Tribunale di Modena - Composizione negoziata: considerazioni in tema di richiesta di autorizzazione al trasferimento dell'azienda o di suoi rami e di verifiche da svolgersi a tal fine dal tribunale in termini di funzionalità e convenienza.
Tribunale di Modena , Sez. III civ. - Settore procedure Concorsuale, 02 maggio 2025 (data della pronuncia) – Giudice designato Camilla Ovi.
Composizione negoziata – Istanza di autorizzazione in particolare alla cessione dell'azienda o di suoi rami – Verifiche che il Tribunale deve svolgere per accogliere tale richiesta – Necessaria previsione della indizione di una gara competitiva – Modalità di pubblicità e regole di svolgimento da fissarsi dal tribunale.
L'istanza del debitore formulata in sede di composizione negoziata di cui alla lettera lettera d) del primo comma dell'art. 22 C.C.I., come consistente nell'ottenere l'autorizzazione a “trasferire in qualunque forma l’azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all’articolo 2560, secondo comma, del codice civile “,comporta, come in tutti gli altri casi analoghi previsti dalle lettere a), b) e c), la necessità che sia verificata dal tribunale la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori; ciò comporta che lo stesso detti la misure ritenute a tal fine più opportune, come rappresentata in quella specifica ipotesi nel garantire il rispetto del principio di competitività nella selezione dell'acquirente, risultato conseguibile facendo ricorso alle modalità più idonee a garantire che il contraddittorio si svolga nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, come assicurati da una durata di almeno 30 giorni e dal ricorso dei mezzi allo scopo più adeguati, (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[in tema, in sede di composizione negoziata, di finalità e presupposti dell'istanza di autorizzazione al trasferimento dell'azienda o di suoi rami, cfr. in questa rivista: Tribunale di Milano, 12 agosto 2023 https://www.unijuris.it/node/7192].
