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Corte di Cassazione (2663/2019) – Natura privilegiata del credito spettante all'amministrazione pubblica a titolo di restituzione del finanziamento erogato, qualunque sia la causa delle revoca.

Inserito da Francesco Gabassi il Mar, 23/07/2019 - 10:04
Data di riferimento: 
30/01/2019

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 30 gennaio 2019, n. 2663 – Pres. Rosa Maria Di Virgilio, Rel. Eduardo Campese.

Sostegno alle imprese - Finanziamento pubblico –  Irrigolare concessione o inadempimento contrattuale da parte del beneficiario - Revoca dell'intervento - Amministrazione pubblica - Diritto alla restituzione delle somme erogate – Natura privilegiata del credito – Motivo che ha determinato la revoca -  Irrilevanza.

Essendo perfettamente in linea con le finalità proprie dei finanziamenti pubblici e con le necessarie garanzie introdotte onde consentire alle risorse pubbliche di trovare adeguata protezione e di realizzare l'interesse pubblicistico al reimpiego di quelle stesse risorse già messe a disposizione delle imprese per scopi frustrati dall'inadempienza delle medesime agli obblighi assunti, la norma dell'art. 9, comma 5, del D. Lgs. n. 123/1998, che riconosce carattere privilegiato ai crediti per le restituzioni dei finanziamenti erogati, va interpretata nel senso che detto titolo di prelazione va riconosciuto all'amministrazione finanziatrice qualunque sia il motivo che quella revoca ha comportato, vale a dire sia che trovi la sua giustificazione nell'irregolare concessione dell'intervento di sostegno o nell'indebito conseguimento del finanziamento da parte del beneficiario (fatti pertanto riferentisi alla fase di selezione degli aventi diritto e di conseguente riconoscimento del contributo), sia che derivi da ragioni di qualsiasi tipo o da fatti allo stesso beneficiario addebitati, attinenti alla successiva fase negoziale, che comportino una deviazione rispetto allo scopo di finanziamento o garanzia costituente la causa specifica del contratto, per come a tal fine stipulato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/21922 [1]

[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 aprile 2018, n. 9926 https://www.unijuris.it/node/4409 [2]]

Uffici Giudiziari: 
Corte di Cassazione [3]
Concetti di diritto fallimentare: 
privilegi [4]
stato passivo e opposizioni [5]
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Art. 93. - Domanda di ammissione al passivo. [6]
Art. 96. - Formazione ed esecutivita' dello stato passivo. [7]
Art. 98. - Impugnazioni. [8]
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza:
Art. 201 - Domanda di ammissione al passivo. [9]
Art. 204 - Formazione ed esecutività dello stato passivo. [10]
Art. 206 - Impugnazioni. [11]

Source URL:https://www.unijuris.it/node/4716

Links
[1] http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/21922 [2] https://www.unijuris.it/node/4409 [3] https://www.unijuris.it/taxonomy/term/221 [4] https://www.unijuris.it/taxonomy/term/113 [5] https://www.unijuris.it/taxonomy/term/112 [6] https://www.unijuris.it/taxonomy/term/519 [7] https://www.unijuris.it/taxonomy/term/522 [8] https://www.unijuris.it/taxonomy/term/524 [9] https://www.unijuris.it/taxonomy/term/926 [10] https://www.unijuris.it/taxonomy/term/929 [11] https://www.unijuris.it/taxonomy/term/931