Corte di Cassazione (9926/2018) - Fallimento: diritto dello Stato di insinuarsi in privilegio allo stato passivo di un'impresa, poi fallita, che abbia beneficiato di un contributo pubblico, alla stessa revocato per inadempimento.

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Data di riferimento: 
20/04/2018

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 aprile 2018 n. 9926 – Pres. Antonio Didone, Rel. Antonio Valitutti.

Interventi di sostegno pubblico alle imprese – Impresa beneficiaria  – Finanziamento concessole – Revoca per indempimento – Successivo fallimento – Stato passivo – Stato creditore per la restituzione – Insinuazione al passivo in privilegio – Riconoscimento del titolo di prelazione – Fondamento.

Il presupposto  del diritto dello Stato alle restituzioni di cui all'art. 9, comma 4, del D.Lgs. n. 123 del 1998, "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese",  garantito dal privilegio di cui al comma 5 (preferenza rispetto ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi), è che si tratti  appunto di interventi erogati in forza del medesimo decreto legislativo e deve considerarsi unico, e, pertanto, da riconoscersi, non solo in caso di  irregolare ammissione del beneficiario all'intervento pubblico o, comunque, d' indebito conseguimento del contributo da parte di questi, ma anche in caso di successiva revoca del finanziamento concessogli, derivante da ragioni o fatti  di qualunque tipo  allo stesso addebitabili, in particolare da inadempimento dell'obbligo restitutorio cui era  tenuto, che si siano verificati nella fase negoziale, di natura privatistica, che fa seguito alla fase amministrativa di selezione dei  beneficiari  e di erogazione del contributo. Detta estensione si deve, infatti, considerare in linea con le finalità proprie dei finanziamenti  e con le necessarie garanzie che lo Stato introduce per la tutela delle proprie ragioni di credito, anche al fine di consentire alle risorse pubbliche di trovare adeguata protezione, al fine di realizzare l'interesse pubblicistico al reimpiego di quelle stesse risorse già messe a disposizione delle imprese per scopi frustrati dall'inadempienza delle medesime agli obblighi assunti [nello specifico, la Corte ha pertanto riconosciuto il diritto del Ministero dello Sviluppo Economico e dalla concessionaria per la riscossione Equitalia nord S.p.A. di insinuarsi in privegio allo stato passivo per il recupero del finanziamento a suo tempo concesso, e successivamente revocato, alla beneficiaria poi fallita] . (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/20008

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