Tribunale di Como – Non fallibilità di un soggetto laddove non sia fornita la prova che i suoi debiti erariali risultino scaduti al momento della proposizione nei suoi confronti dell’istanza di fallimento.
Inserito da Francesco Gabassi il Lun, 21/09/2020 - 09:40Tribunale di Como, Sez. I civ., 16 luglio 2020 – Pres. Ambrogio Ceron, Rel. Manco Mancini, Giud. Nicoletta Sommazzi.
Soggetto debitore - Istanza di fallimento – Istruttoria – Sussistenza di debiti che risultino scaduti – Prova mancante – Disposto dell’art. 15, ultimo comma, L.F. – Carenza di un presupposto necessario – Fallimento non dichiarabile.
Laddove un soggetto risulti debitore nei confronti del concessionario della riscossione solo di debiti erariali rateizzati e di debiti dello stesso tipo non ancora iscritti a ruolo non può trovare accoglimento l’istanza di fallimento proposta nei suoi confronti ai sensi dell’art. 6 L.F. non potendosi considerare tali debiti scaduti, come richiesto dall’art. 15, ultimo comma, L.F.; lo stesso dicasi anche se risultino sussistere degli ulteriori debiti di altro tipo per i quali non sia stata parimenti fornita la prova che trattasi di debiti scaduti, risultando gli stessi ancora oggetto di accordi transattivi. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)