Tribunale di Roma – Richiesta di misure protettive avanzata da una società successivamente e non contestualmente alla presentazione di una domanda di accesso ad una procedura di concordato preventivo prenotativa: ammissibilità.
Inserito da Francesco Gabassi il Sab, 26/11/2022 - 16:21Tribunale Civile di Roma, Sez. XIV, 04 novembre 2022 (data della pronuncia) – Giudice Delegato Fabio Miccio.
Istanza di riconoscimento di misure protettive e cautelari – Presentazione nell'ambito di una procedura unitaria di concordato preventivo – Richiesta non contestuale ma successiva a quella di accesso – Ammissibilità – Fondamento.
Il fatto che l'art. 54, secondo comma, CCII faccia riferimento specifico all'ipotesi in cui una istanza di riconoscimento di misure protettive e cautelari sia contenuta nella domanda ex art. 40 CCII di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza (piena o prenotativa ex art. 44) non osta a che una tale richiesta (da iscriversi essa pure, come la domanda di accesso ad una procedura di quel tipo, integrativa della precedente, nel Registro delle Imprese) possa essere formulata anche successivamente, laddove l'esigenza per il debitore di ottenere misure protettive sorga solo in un secondo momento; ciò in quanto quello che l'art. 54 sembra precludere è soltanto che una richiesta di riconoscimento di misure di quel tipo venga avanzata in modo totalmente autonomo rispetto a quella di accesso a una delle procedure di composizione della crisi ed in quanto, laddove il debitore potesse formulare tale richiesta solo sin dall'inizio e non potesse, viceversa, attendere di ravvisarne l'esigenza, lo porrebbe nella condizione di dover consumare da subito la “copertura” di cui potrebbe avere necessità solo in un secondo momento, così da impedirgli di potersene avvantaggiare fino all'auspicata omologazione della sua prima domanda [nella specie prenotativa di concordato preventivo], la qual cosa potrebbe non accadere stante che l'art. 8 CCII prevede che tali misure possano avere una durata complessiva massima dodici mesi e stante che comunque le stesse devono essere circoscritte temporalmente al minimo ritenuto indispensabile sia dal debitore che dal Tribunale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)