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Corte di Cassazione (23659/2023) – La prescrizione dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori decorre, salvo che essi provino l'anteriore data di insorgenza dell'insufficienza patrimoniale, dalla dichiarazione di fallimento.

Inserito da Francesco Gabassi il Lun, 27/11/2023 - 15:56
Data di riferimento: 
03/08/2023

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 03 agosto 2023, n. 23659 – Pres. Angelina Maria Perrino, Rel. Cosmo Crolla.

Fallimento - Azione di responsabilità ex art. 146 L.F. – Proposizione dal parte del curatore -  Dies a quo di inizio della prescrizione – Coincidenza con la data di dichiarazione del fallimento – Presunzione “iuris tantum” - Prova contraria gravante sugli amministratori.

L'azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società ex art. 2394 c.c. promossa dal curatore fallimentare ex art. 146  L.F.è soggetta a prescrizione che decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti (e non anche dall'effettiva conoscenza di tale situazione), che, a sua volta, dipendendo dall'insufficienza della garanzia patrimoniale generica (art. 2740 cc), non corrisponde allo stato d'insolvenza di cui all'art. 5 L.F., derivante, "in primis", dall'impossibilità di ottenere ulteriore credito. In ragione della onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione "iuris tantum" di coincidenza tra il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spettando pertanto all'amministratore la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale. (Principio di diritto)

http://www.fallimentiesocieta.it/node/2376 [1]

Uffici Giudiziari: 
Corte di Cassazione [2]
Concetti di diritto fallimentare: 
prescrizione [3]
azione di responsabilità [4]
prova [5]
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Art. 5. - Stato d'insolvenza. [6]
Art. 146. - Amministratori, direttori generali, componenti degli organi di controllo, liquidatori e soci di societa' a responsabilita' limitata. [7]
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza:
Art. 2 - Definizioni. [8]
Art. 20 - Sospensione di obblighi e di cause di scioglimento di cui agli articoli 2446,2447,2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del codice civile. [9]
Art. 121 - Presupposti della liquidazione giudiziale. [10]
Art. 255 - Azioni di responsabilità. [11]

Source URL:https://www.unijuris.it/node/7323

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