Tribunale di Modena – La sentenza di patteggiamento che non comporti pene accessorie non esclude automaticamente il debitore fallito persona fisica dal poter, a chiusura avvenuta della procedura, richiedere l’esdebitazione.
Inserito da Francesco Gabassi il Mar, 15/09/2026 - 16:02Tribunale di Modena, Sez. III civ. – Sottosez. Procedure concorsuali, 23 aprile 2026 – Pres. Ester Russo, Rel. Carlo Bianconi, Giud. Marco Molaro.
Esdebitazione del fallito persona fisica – Intercorso patteggiamentoche non ha comportato l’irrogazione di pene accessorie – Effetti extra-penali - Elemento di per sé ostativo al riconoscimento di quel beneficio – Esclusione – Giudizio autonomo di meritevolezza da svolgersi da parte del giudice – Necessità.
In tema di esdebitazione del fallito persona fisica, a seguito della modifica dell’art. 445, comma 1 bis, c.p.p. ad opera del d.lgs. n. 150 del 2022 (riforma c.d. Cartabia), la sentenza di patteggiamento che non comporti l’irrogazione di pene accessorie non è più equiparabile, ai fini degli effetti extra penali, alla sentenza di condanna, né può integrare, di per sé sola, una causa legale e automatica di rigetto della domanda di riconoscimento di quel beneficio; il giudice dell’esdebitazione è pertanto tenuto a escludere automatismi preclusivi e ad effettuare una valutazione discrezionale e autonoma della condotta del soggetto, accertando caso per caso la meritevolezza del riconoscimento a suo favore di quel beneficio così da consentirgli, in coerenza con la ratio premiale dell’istituto dell’esdebitazione, una nuova ripartenza. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[in tema di normativa applicabile per l’esdebitazione nel caso di procedure aperte nella vigenza della legge fallimentare, anche se la domanda è presentata dopo il 15/7/2022, cfr. in questa rivista. Corte di Cassazione, Sez. I civ., 03 giugno 2025, n. 14835 https://www.unijuris.it/node/8553 [2]; quanto al fatto che il disposto dell’art.142, primo comma, n.6, L.F., che prevede che costituisce causa ostativa della concessione dell’esdebitazione la sentenza di condanna per particolari reati, si applica anche a quella di patteggiamento: Corte d’Appello di Firenze, Sez. II volontaria, 05 dicembre 2025 e https://www.unijuris.it/node/8857 [3] e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 luglio 2025, n. 18517 https://www.unijuris.it/node/8646 [4]; in senso in qualche modo conforme: Tribunale di Milano, 01 febbraio 2018 https://www.unijuris.it/node/4123 [5]; in senso contrario, con riferimento all’esdebitazione come regolata ora dal Codice della Crisi, in quanto le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti non implicano un accertamento pieno di responsabilità ma riflettono una scelta processuale dell’imputato, priva di efficacia vincolante nel giudizio civile e, a fortiori, nel giudizio di meritevolezza ex art. 283 C.C.I.: Tribunale di Rimini, 17 febbraio 2026 https://www.unijuris.it/node/9288 [6]].
