Corte di Cassazione (10973/2026) – Fallimento: l’amministratore della fallita non ha diritto al rimborso di spese processuali affrontate in sede penale per difendersi da accuse non collegate all’esecuzione dell’incarico conferitogli.
Inserito da Francesco Gabassi il Mar, 16/06/2026 - 10:59Corte di Cassazione, Sez. I civ., 24 aprile 2026, n. 10973 – Pres. Francesco Terrusi, Rel. Alessandro Farolfi.
Fallimento – Spese di difesa sostenute in sede penale dall’amministratore – Istanza di rimborso formulata mediante insinuazione al passivo – Inaccoglibilità se le accuse mossegli non erano conseguenti allo svolgimento del mandato.
