bancarotta, Art. 165 - Azione revocatoria ordinaria.

Corte di Cassazione (22024/2026) - Nell'azione revocatoria ordinaria contro un trust familiare gratuito, i beneficiari non sono litisconsorti necessari. Presupposti per l’efficacia del giudicato penale in sede civile.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 27 giugno 2026, n. 22024 – Pres: Paola Vella, Rel. Filippo D’Aquino.

Trust familiare a titolo gratuito – Revocatoria ordinaria avente ad oggetto i beni conferiti – Soggetti beneficiari – Litisconsorzio necessario – Esclusione – Differenza rospetto alla posizione degli stessi in sede di trust di garanzia.

Giudicato penale –  Presupposti per l'efficacia nel giudizio civile.

Revocatoria ordinaria e giudicato penale di assoluzione.

Data di riferimento: 
27/06/2026
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Vicenza – Azione revocatoria ordinaria c.d.“a cascata” promossa dal curatore e prova della conoscenza da parte del soggetto terzo, beneficiario finale, della revocabilità dell’ipoteca posta in essere a danno della società poi fallita.

Tribunale di Vicenza, 29 novembre 2019 – Giudice monocratico Massimiliano De Giovanni.

Fallimento – Azione revocatoria ordinaria “ a cascata” – Soggetto terzo beneficiari finale – Inefficacia dell’ipoteca volta da ultimo a suo favore  - Prova della sua malafede - Presupposto necessario.

Data di riferimento: 
29/11/2019
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Napoli – Fallimento: configurabilità o meno dell'azione revocatoria fallimentare ex art. 67 L.F. rispetto ad un atto di scissione societaria posto in essere dalla debitrice. Questione non affrontata.

Tribunale di Napoli, Sez. VII civ., 26 novembre 2018 – Giudice Mario Fucito.

Modifiche degli assetti societari – Scissione in particolare –  Azione revocatoria ex art. 2901 c.c. - Non configurabilità –  Tutela già prevista dall'art. 2506 quater c.c. - Ambito fallimentare - Revocabilità ex art. 67 L.F. o 2901 c.c. - Questione non affrontata.

Data di riferimento: 
26/11/2018
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Taranto – Nullità, per mancanza di causa, della cessione di credito e diritto del curatore della fallita società cedente di ripetere le somme pagate sia dalla cessionaria, sia dalla debitrice ceduta.

 

Tribunale di Taranto 10 aprile 2015 – Est. Casarano.

 

Fallimento – Cessione di credito – Mancanza di causa – Nullità – Causa illecita - Remissione degli atti alla Procura della Repubblica.

 

Fallimento – Cessione di credito – Mancanza di causa – Nullità – Curatore della società cedente  poi fallita – Diritto alla ripetizione delle somme pagate – Soggetti tenuti alla rifusione – Art. 1189 c.c. - Società cessionaria e  debitrice non liberata.

 

Data di riferimento: 
10/04/2015
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]