Corte di Cassazione (1895/2018) – In caso di rigetto dell’opposizione allo stato passivo non consegue l’obbligo per l’opponente di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, un ulteriore importo a titolo di contributo unif
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 11/07/2018 - 10:08Cassazione civile, sez. I, 25 Gennaio 2018, n. 1895. Pres. Antonio Didone, rel. Aldo Angelo Dolmetta.
Opposizione allo stato passivo - Rigetto dell’opposizione – Esclusione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 –