Tribunale di Verona – Fallimento di società calcistica e insinuazione al passivo del credito al compenso spettante a un procuratore sportivo per l’attività svolta a vantaggio della stessa: presupposto per il riconoscimento del privilegio.
Inserito da Francesco Gabassi il Lun, 12/01/2026 - 15:57Tribunale di Verona, Sez. II civ., 29 luglio 2024 – Pres. Pier Paolo Lanni, Rel. Luigi Pagliuca, Giud. Cristiana Bottazzi.
Fallimento di società calcistica – Procuratore sportivo - Insinuazione al passivo di credito per l’attività realizzata - Opposizione – Presupposto perché dia diritto a privilegio – Attività non solo di intermediazione ma anche di consulenza - Nullità del contratto qualificato come di tal tipo in mancanza dell’iscrizione dell’istante al Registro Nazionale.
