Corte di Cassazione (20959/2026) – Può trovare accoglimento nel successivo fallimento il credito che sia frutto di una pattuizione di riscadenziamento dell’obbligazione conclusa nella fase esecutiva di un concordato omologato.
Inserito da Francesco Gabassi il Lun, 05/10/2026 - 10:09Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 giugno 2026, n. 20959 – Pres. Francesco Terrusi, Rel. Paola Vella.
Concordato preventivo omologato – Fase esecutiva – Intervenuto accordo tra debitore e creditore per il riscadenziamento dell’obbligazione – Pattuizione costituente ricognizione di debito – Possibile insinuazione di tale credito nel successivo fallimento – Irrilevanza dell’intervenuta emissione nel corso di tale fase del decreto ex art. 136 l. Fall. – Fondamento.
