Tribunale di Pistoia – Concordato preventivo omologato: terminata l'esecuzione, laddove il Commissario giudiziale gli abbia riferito essersi svolta in conformità all'omologa, il G.D. può emettere un apposito provvedimento ricognitivo di conferma.

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Data di riferimento: 
11/09/2023

Tribunale di Pistoia, Ufficio Fallimenti, 11 settembre 2023 (data della pronuncia) – Giudice Delegato Nicoletta Maria Caterina Curci.

Concordato preventivo omologato – Corretta esecuzione – Intervenuta conferma da parte del commissario giudiziale - Decreto di avvenuta esecuzione – Necessaria emissione da parte del giudice delegato – Fondamento.

Nonostante l'art. 185 L.F., con riferimento alla fase dell'esecuzione di un concordato preventivo come omologato, richiami il solo 2° comma dell’art. 136 L.F., relativo alla fase di esecuzione di un concordato fallimentare, e non anche il suo 3°comma, deve ritenersi, in ragione dell'analogia tra i due istituti e di coerenza sistematica, necessaria anche in sede di concordato minore, con  riferimento a quell'ambito, l’emissione da parte del giudice delegato di un provvedimento ricognitivo della corretta esecuzione di quella procedura come desunta dal contenuto della relazione del Commissario Giudiziale tenuto a sorvegliarne il regolare svolgimento secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-pistoia-11-settembre-2023-est-curci

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/29943/CrisiImpresa?Provvedimento-ricognitivo-della-esecuzione-del-concordato-preventivo

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: