Tribunale di Pistoia – Concordato preventivo omologato: terminata l'esecuzione, laddove il Commissario giudiziale gli abbia riferito essersi svolta in conformità all'omologa, il G.D. può emettere un apposito provvedimento ricognitivo di conferma.
Tribunale di Pistoia, Ufficio Fallimenti, 11 settembre 2023 (data della pronuncia) – Giudice Delegato Nicoletta Maria Caterina Curci.
Concordato preventivo omologato – Corretta esecuzione – Intervenuta conferma da parte del commissario giudiziale - Decreto di avvenuta esecuzione – Necessaria emissione da parte del giudice delegato – Fondamento.
Nonostante l'art. 185 L.F., con riferimento alla fase dell'esecuzione di un concordato preventivo come omologato, richiami il solo 2° comma dell’art. 136 L.F., relativo alla fase di esecuzione di un concordato fallimentare, e non anche il suo 3°comma, deve ritenersi, in ragione dell'analogia tra i due istituti e di coerenza sistematica, necessaria anche in sede di concordato minore, con riferimento a quell'ambito, l’emissione da parte del giudice delegato di un provvedimento ricognitivo della corretta esecuzione di quella procedura come desunta dal contenuto della relazione del Commissario Giudiziale tenuto a sorvegliarne il regolare svolgimento secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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