Art. 27 - Competenza per materia e per territorio., Art. 53 - Effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell'omologazione del concordato e degli accordi di ristrutturazione.

Corte d’Appello di Bologna – Dichiarazione di fallimento: in caso di trasferimento fittizio della sede sociale all’estero sussiste la giurisdizione del giudice italiano.

Reclamo ex art. 18 l.f.

 

Corte d’Appello di Bologna, sez. III, 21 maggio 2014, n. 541 – Pres. Colonna, Rel. Salvatore.

 

Procedimento per la dichiarazione di fallimento – Trasferimento della sede sociale all’estero – Dopo il deposito dell’istanza di fallimento – Giurisdizione italiana – Prima del deposito dell’istanza di fallimento – Competenza del giudice dello Stato in cui si trova il centro di interessi principali dell’impresa – Presunzione di coincidenza con la sede legale dell’impresa.

 

Data di riferimento: 
21/05/2014
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Trib. di Roma - Giurisdizione per la dichiarazione di fallimento di una impresa avente sede nel territorio dell'Unione Europea.

Tribunale Roma, 21 novembre 2011 - Pres. Monsurrò - Est. Maria Luisa De Rosa.

Impresa avente sede nel territorio dell'Unione Europea - Dichiarazione di fallimento - Individuazione del giudice competente a centro d'interessi principali del debitore - Presunzione di coincidenza con la sede statutaria.

Società irregolare tra persone fisiche e persone giuridiche - Configurabilità - Dichiarazione di fallimento - Ammissibilità - Sintomi rivelatori.

Data di riferimento: 
21/11/2011
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Corte di Cassazione - Procedimento per dichiarazione di fallimento e rinnovazione della notifica al debitore.

Corte di Cassazione Sez. I Civile, 29 ottobre 2009, n. 22926 - Pres. Carnevale - Rel. Ragonesi.

Data di riferimento: 
29/10/2009
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

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