Trib. di Mondovì- Forma scritta ad substantiam del contratto quadro- Necessità di produrre il documento sottoscritto.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
21/04/2009

Tribunale di Mondovì, 21 aprile 2009 - Pres. Gandolfo - Est. Magrì.
Segnalazione dell'Avv. Stefano Zacchetti

Intermediazione finanziaria - Contratti - Forma scritta ad substantiam - Ricevuta di consegna del documento - Irrilevanza - Produzione del documento sottoscritto dalle parti - Necessità.

La prescrizione della forma scritta ad substantiam non può essere assolta dalla sottoscrizione di una clausola con la quale l'investitore dichiara di aver ricevuto la consegna di un esemplare del contratto quadro. La giurisprudenza è infatti concorde nel ritenere che, per dimostrare la conclusione del contratto per cui è prevista la forma scritta ad substantiam, sia indispensabile la produzione del documento sottoscritto dalle parti, non essendo ammessa la confessione, né la prova per interrogatorio, né quella per testimoni, né il ricorso alle presunzioni od alla mancata contestazione.

( provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it

Uffici Giudiziari: 
AllegatoDimensione
PDF icon Trib. Mondovì 21 aprile 2009.pdf364.58 KB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]