Tribunale di Terni - Concordato preventivo di gruppo - Presupposti - Consorzi con attività interna e concordato.

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Data di riferimento: 
30/12/2010

Tribunale di Terni, decreto 30 dicembre 2010 - Pres. Lanzellotto - Rel. Vella

In mancanza di una apposita normativa, va ritenuta ammissibile una gestione preventiva non atomistica della crisi di imprese tra loro collegate, con un unico giudice delegato, una valutazione unitaria della convenienza e dell'attivo, un'unica adunanza dei creditori e relativo computo unitario della maggioranza. Nella fattispecie, in presenza di tutti i requisiti per l'individuazione del gruppo imprenditoriale quali la direzione unitaria, l'unicità della struttura organizzativa e produttiva e l'integrazione tra le attività delle varie imprese, il concordato di gruppo appare opportuno ed ammissibile, dato l'intervento di un unico assuntore appositamente costituito, per conseguire la continuità aziendale, per mantenere il preesistente livello occupazionale e per ridurre l'esposizione debitoria complessiva. (dott. Alessandro Liardo - riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]