Trib. Vicenza - Opposizione allo stato passivo, credito fondiario con estinzione di pregressa esposizione e revocatoria.

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Data di riferimento: 
05/10/2010

Tribunale Vicenza, 05 ottobre 2010 - Pres. Bozza - Est. Limitone.

Fallimento - Accertamento del passivo - Obbligo di motivazione in sede di verifica tempestiva - Non sussiste (artt. 96, 98 l.f.).

Fallimento - Passivo - Credito Fondiario - Limite massimo di finanziabilità - Superamento - Conseguenze - (art. 39, co. 4, d.lgs. 1.9.1993 n. 385).

Fallimento - Revocatoria - Garanzia - Mutuo ipotecario - Giroconto su conto passivo - Non contestualità - Sussistenza (art. 67 l.f.).

Fallimento - Revocatoria - Eccezione - Azione riconvenzionale - Cumulo - Conseguenze (art. 67 l.f.).

Il difetto di motivazione del giudice delegato, quand'anche la motivazione sia del tutto omessa o inconferente, non determina vizio del provvedimento di esclusione del credito, tale da comportarne l'ammissione in sede di opposizione allo stato passivo, sia perché è il tribunale che fornisce la motivazione definitiva a seguito di accertamento pieno, sia perché non è concepibile l'ammissione al passivo soltanto a causa di pretesi vizi della motivazione del provvedimento del giudice delegato, attese le necessarie sommarietà e non definitività dell'accertamento del credito compiuto nella verifica tempestiva. (Giuseppe Limitone) (riproduzione riservata)

E' esclusa la natura fondiaria del credito di finanziamento che viene insinuato al passivo, per il mancato rispetto delle regole che governano tale tipo di credito, con particolare riferimento al superamento della percentuale che la legge pone come limite al finanziamento assistito da garanzia fondiaria, ed alla sostanziale non contestualità della garanzia, con la conseguenza che non opera la norma che prevede il consolidamento dell'ipoteca fondiaria in dieci giorni. (Giuseppe Limitone) (riproduzione riservata)

Il mutuo, con contestuale effettiva concessione di ipoteca, utilizzato per estinguere una passività preesistente (eventualmente mediante giroconto), è un negozio indiretto che ha per scopo ulteriore non l'estinzione della passività preesistente (sarebbe un pagamento anomalo), ma la sua trasformazione in un credito privilegiato, esclusa la simulazione, trattandosi di operazioni effettivamente volute dalle parti. (Giuseppe Limitone) (riproduzione riservata)

Qualora il fallimento abbia chiesto la revocatoria della garanzia sia in via di eccezione che in via di azione riconvenzionale, quest'ultima, atteso che il risultato pratico che i due strumenti processuali perseguono è lo stesso, vale a dire l'inefficacia della garanzia per i creditori e l'ammissione del credito in chirografo, deve essere considerata superata dall'eccezione riconvenzionale che ha ad oggetto lo stesso thema decidendum. (Giuseppe Limitone) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]