Tribunale di Treviso - Opposizione allo stato passivo, produzioni documentali e decadenza.

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Data di riferimento: 
06/07/2011

Tribunale Treviso, 06 luglio 2011 - - Pres., est. Fabbro.

Opposizione allo stato passivo - Onere di produzione dei documenti prodotti in sede di verifica dello stato passivo - Acquisizione d'ufficio o su istanza di parte - Esclusione.

Opposizione allo stato passivo - Produzione di documenti ulteriori rispetto a quelli prodotti con il ricorso in opposizione - Esclusione - Decadenza.

La parte che propone l'opposizione allo stato passivo ha l'onere di versare in causa i documenti di cui si è avvalsa nella fase di insinuazione, non potendo, in difetto, il tribunale acquisire detta documentazione d'ufficio o su istanza di parte. Deve, pertanto, essere dichiarata la tardività e quindi la inammissibilità della produzione documentale che l'opponente effettui all'udienza di comparizione delle parti, trattandosi di documenti idonei a fornire la prova della pretesa azionata che avrebbero potuto e dovuto essere depositati unitamente al ricorso in opposizione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La decadenza prevista dal n. 4 del secondo comma dell'articolo 99, legge fallimentare comporta l'impossibilità per il ricorrente di produrre nel corso del giudizio documenti ulteriori rispetto a quelli prodotti unitamente al ricorso in opposizione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata).

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]