Tribunale di Monza – Retrocessione dell’azienda affittata; rapporti contrattuali preesistenti e rapporti stipulati ex novo.

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Data di riferimento: 
19/11/2013

Tribunale di Monza, 19 novembre 2013 – Pres. Paluchowski, Est. Buratti.

Fallimento – Domanda di insinuazione ultratardiva – Termine annuale di cui all’articolo 101 L.F. – Crediti di lavoro – Rimessione in termini – Presupposti.

Fallimento – Affitto di azienda – Prosecuzione o scioglimento dai contratti – Effetti.

Fallimento – Affitto di azienda – Retrocessione dell’azienda affittata – Responsabilità tra cedente e cessionario per i crediti di lavoro – Esclusione.

Fallimento – Affitto di azienda – Retrocessione dell’azienda affittata – Rapporti contrattuali preesistenti – Rapporti stipulati ex novo – Richiamo agli artt. 72 ss. – Applicabilità.

È ammissibile la domanda di insinuazione per crediti di lavoro, nonostante sia decorso il termine annuale di cui all’articolo 101 L.F., dal momento che il fatto generatore del credito che si vuole insinuare al passivo fallimentare è sorto in un momento successivo allo spirare del termine decadenziale, essendo riconducibile alla sopravvenuta risoluzione del contratto di affitto d’azienda e alla conseguente retrocessione dell’azienda e del rapporto di lavoro in capo al fallimento. Pertanto, conformemente all’espressa deroga sancita dalla norma citata, laddove consente di superare il limite temporale posto alla possibilità di partecipare al concorso quando il ritardo sia dipeso da fatto non imputabile al creditore, deve essere riconosciuta all’opponente la rimessione in termini ai fini della presentazione della domanda di insinuazione di un credito che non avrebbe potuto far valere anticipatamente verso la procedura, dal momento che il rapporto da cui è sorto non era ancora pervenuto nella titolarità del fallimento. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

La decisione del curatore di non avvalersi della facoltà di sciogliersi dai contratti preesistenti alla dichiarazione di fallimento e di proseguire il rapporto, proprio perché rappresenta una scelta sostanzialmente necessitata e perché è ulteriormente condizionata dall’inderogabile funzione propria della gestione concorsuale di assicurare quella finalità conservativa dei valori di funzionamento dell’azienda in grado di consentire una migliore liquidazione nell’interesse dei creditori concorrenti pregressi, non può produrre nella massa fallimentare effetti differenziati nel caso in cui il curatore sia subentrato nel contratto rispetto a quando l’abbia concluso ex novo. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

Nel caso di retrocessione dell’azienda affittata, la regola della responsabilità tra cedente (l’originario affittuario) e cessionario (il concedente iniziale) circa i crediti dei lavoratori non sarebbe comunque applicabile, anche in assenza della specifica deroga di cui all’art. 104 bis, comma 6, L.F., in quanto, in caso di cessazione di affitto (o di usufrutto), il soggetto a cui viene restituita l’azienda non è tecnicamente acquirente, poiché non vi è alcun riacquisto della proprietà dell’azienda, che è sempre rimasta in capo alla procedura, mentre l’originario affittuario ne ha avuto soltanto il godimento. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

Il richiamo previsto dall’art. 104 L.F. alle disposizioni di cui alla sezione IV, capo III, titolo II, L.F. (artt. 72 ss.), comporta l’applicazione della disciplina degli effetti della retrocessione (per quanto riguarda il rapporto di lavoro relativamente ai rapporti economici) sia con riferimento ai rapporti contrattuali preesistenti all’affitto, nei quali l’affittuario sia subentrato, sia con riferimento a quelli stipulati ex novo, perché tutti questi negozi sono connotati, indipendentemente dall’epoca della loro costituzione, dalla peculiare gestione dell’impresa operata dall’affittuario, che li ha accomunati non solo sotto il profilo organizzativo, ma anche nell’aspetto del loro trattamento in quanto facenti parte di un unico insieme di rapporti riconducibili alla nuova identità aziendale. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

 

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: