Tribunale di Udine – Prova per presunzioni della conoscenza dello stato di insolvenza ed esenzione per i pagamenti effettuati nei termini d‘uso.

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Data di riferimento: 
26/11/2013

Tribunale di Udine, Sezione II Civile, 26 novembre 2013 – Giudice Unico Gianfranco Pellizzoni

 

Revocatoria fallimentare – Prova della conoscenza dello stato di insolvenza – Presunzioni gravi, precise e concordanti – Professionalità della banca – Requisito non determinante.

 

Revocatoria fallimentare – Prova della conoscenza dello stato di insolvenza - Continuazione dei rapporti commerciali – Irrilevanza.

 

Esenzione da revocatoria ex art. 67, terzo comma lettera a) L.F. - Comportamenti abituali e non abituali . Criteri discriminanti.

 

Domanda di revocatoria - Sentenza di accoglimento – Natura costitutiva – interessi e maggior danno.

 

In tema di revocatoria fallimentare di pagamenti relativi a crediti liquidi ed esigibili (art.67, comma secondo L.F.), la prova della conoscenza, da parte del creditore, dello stato di insolvenza del debitore poi fallito, può legittimamente fondarsi su elementi indiziari caratterizzati dei requisiti della gravità, precisione e concordanza. Per il raggiungimento della prova con il mezzo delle presunzioni non basta una astratta conoscibilità oggettiva accompagnata da un presunto dovere di conoscere.  In particolare, la qualità di banca di colui che entra in contatto con l'insolvente rileva, non di per sè, in quanto verosimilmente creditore avveduto, ma solo in presenza di concreti collegamenti di quel creditore con i sintomi conoscibili dello stato di insolvenza. Nello specifico, la sentenza ha fondato la prova della scientia decoctionis non sulla mera qualità professionale della banca, ma sull'esistenza di segni esteriori dello stato di insolvenza (le frequenti, allarmanti ed univoche notizie di stampa; la messa in liquidazione  della società debitrice per la perdita del capitale sociale; i protesti elevati nei suoi confronti; i risultati di bilancio; il mutamento in senso maggiormente restrittivo delle condizioni e dei termini di pagamento), nonchè  sulla reale possibilità di percezione di tali sintomi da parte di quel professionista qualificato. (Pierluigi Ferrini) (Riproduzione riservata)

 

Ai fini della prova della non conoscenza dello stato di insolvenza, risulta del tutto irrilevante la circostanza che vi sia stata una continuazione nei rapporti commerciali, atteso che è affermazione ripetuta nella giurisprudenza di legittimità che, in tema di revocatoria fallimentare, la mera prosecuzione di un rapporto col debitore non può, di per sé, essere considerata decisiva della esclusione della scientia decoctionis, in quanto, anche in questa situazione, il creditore (nella specie, una banca) può essere indotto a continuare le proprie prestazioni dalle più varie motivazioni, come quella di ottenere, almeno, dei pagamenti parziali o di accrescere le proprie garanzie. (Pierluigi Ferrini) (Riproduzione riservata)

 

Nell’interpretazione dell‘art. 67, terzo comma, lett. a) L.F., che prevede l’esenzione da revocatoria dei pagamenti  di beni e servizi effettuati nell’esercizio  dell’attività di impresa “nei termini d’uso”, possono essere individuati diversi criteri di discrimine fra pagamenti nei termini abituali non abituali, dovendosi distinguere, di volta in volta, la prassi normalmente utilizzata nel settore di interesse, oppure i comportamenti abituali instaurati tra le parti o, in subordine, i termini legali previsti dalla disciplina delle transazioni commerciali di origine comunitaria. Ne deriva che non sono esentati da revocatoria non solo quei pagamenti che avvengono con sensibile e sistematico ritardo ( e tale ritardo non sia tollerato  e/o non rientri negli usi commerciali abituali), o a seguito di piani di rientro concordato, ma anche quelli effettuati ”mano contro mano” o alla consegna della merce (se quella modalità non sia stata abitualmente praticata dalle parti fin dall’inizio del rapporto e sottragga la poca liquidità rimasta alle quotidiane scadenze ed esigenze dell’impresa), o anche quelli eseguiti prima della scadenza in termini difformi da quelli abituali o, addirittura, prima dell’emissione della fattura e dell’esecuzione dei lavori. (Pierluigi Ferrini) (Riproduzione riservata)

 

 

La sentenza di accoglimento della domanda di revocatoria ha natura costitutiva atteso che l’atto posto in essere dal fallito è originariamente lecito e la sua inefficacia è sopravvenuta; ne consegue che gli interessi sulla somma da restituirsi decorrono dalla data della domanda giudiziale e che il risarcimento del maggior danno, conseguente al ritardo con cui sia stata restituita la somma di denaro oggetto della revocatoria, spetta solo ove l’attore lo alleghi specificatamente e dimostri di averlo subito. (Pierluigi Ferrini) (Riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]