Tribunale di Udine – Appalto pubblico, pagamento del corrispettivo vantato dall’appaltatore ammesso a liquidazione coatta amministrativa e soddisfazione dei subappaltatori; regolarità contributiva.
Tribunale di Udine, 25 febbraio 2014 – Dott. L. Massarelli
Liquidazione coatta amministrativa – Appalto pubblico – Diritto al corrispettivo – Regolarità dei pagamenti ai subappaltatori.
Procedura concorsuale - Regolarità contributiva.
Ai sensi dell’art. 118 Codice appalti l’amministrazione appaltante deve sospendere il pagamento del corrispettivo se non risulta il regolare pagamento dei subappaltatori. Nell’ipotesi in cui l’appaltatore sia ammesso a liquidazione coatta amministrativa, questo principio implica che il commissario, per poter ottenere il pagamento del corrispettivo dell’appalto pubblico da parte della stazione appaltante, debba soddisfare i crediti dei subappaltatori impiegati nell’esecuzione dell’opera, sia pur in moneta fallimentare, benché nel rango dei prededucibili. Ove, tuttavia, i subappaltatori abbiano richiesto l’ammissione al passivo con rango chirografario (e non in prededuzione) e, per tale ragione, non vengano soddisfatti prima della richiesta del pagamento del corrispettivo dell’appalto, ciò non impedisce alla procedura di ottenere dalla stazione appaltante il pagamento del suddetto corrispettivo. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)
L'assoggettamento a procedura concorsuale - che impone la sospensione dei pagamenti - attribuisce all'interessato di diritto il requisito di regolarità contributiva (art. 5, co. 2, lett. b, D.M. 24.10.2007). (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
[Provvedimento segnalato dall'avv. Bernardo Lovat del Foro di Udine]
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