Tribunale di Milano – Perdita della qualità di socio e postergazione del rimborso dei finanziamenti ex art. 2467 c.c.

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Data di riferimento: 
04/12/2014

Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di impresa B - Sentenza del 4 dicembre 2014 – Elena Maria Riva Crugnola – presidente, dott. Alessandra Dal Moro – rel., dott. Guido Vannicelli – giudice.

Postergazione legale ex art. 2467 c.c. – applicabilità anche al soggetto che abbia perso la qualità di socio al momento dell’istanza di restituzione  

La ratio della postergazione ex art. 2467 c.c. è quella di sanzionare i soci che hanno eluso il rischio del conferimento di capitale quando il soddisfacimento del loro credito vada ad alterare gli interessi degli altri creditori.Invero i presupposti di postergazione ex art. 2467 c.c. sono individuati dalla norma nell'“eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto” e in una “situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”, in situazioni, cioè, di rischio di insolvenza che possono manifestarsisiain fase di start-up se la società è sottocapitalizzata (proprio perché i soci hanno preferito finanziarla anziché conferire capitale di rischio) e quindi vi è il pericolo che il rischio di impresa sia trasferito sui terzi creditori,sia in seguito, quando a fronte di perdite i soci, anziché conferire capitale come sarebbe ragionevole, effettuino finanziamenti, aumentando l'indebitamento e concorrendo, quindi, con i creditori terzi (su cui verrebbe trasferito il rischio di impresa in situazione di crisi), proseguendo l'attività sociale in danno di questi ultimi che, normalmente, in una tale situazione non sarebbero disponibili ad erogare finanziamenti. La condizione di inesigibilità del credito può essere eccepita anche nei confronti del socio che, in epoca successiva al versamento, abbia perso tale qualità: l'accoglimento della tesi contraria, cioè il riconoscimento della qualità di socio come presupposto dell'applicazione della disciplina della postergazione, porterebbe all'eliminazione della finalità di protezione dei creditori sociali, cioè della ratio dello stesso art. 2467 c.c.; basterebbe infatti che la qualità di socio venisse meno per equiparare un finanziamento effettuato da soggetti terzi rispetto alla società ad un finanziamento effettuato dal socio per ovviare ad una situazione di sottocapitalizzazione senza la necessità di prestare idonee garanzie.( Francesco Dialti – Riproduzione riservata).

 

Nota dell’avv. Francesco Dialti: pur non essendo tale sentenza stata emessa nel contesto di un procedimento fallimentare, appare di notevole interesse per i cultori del diritto fallimentare alla luce della postergazione prevista dall’art. 2467 c.c. e dell’obbligo, ivi previsto, di restituzione in caso di rimborso avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento.

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]