Tribunale di Treviso – Condizioni di ammissibilità al passivo in via privilegiata del credito di un professionista inserito in un’associazione professionale.

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Data di riferimento: 
27/09/2014

 

Tribunale Treviso 27 settembre 2014 - Pres. Casciarri - Est. Elena Rossi.

 

Privilegi - Privilegio del professionista ex. art. 2751 bis c.c. - Studio associato - Rapporto professionale instaurato tra singolo professionista e cliente

 

Il privilegio generale previsto dall'articolo 2751 bis c.c. sui beni mobili del debitore, per le retribuzioni dei professionisti, trova applicazione anche nel caso in cui il creditore sia inserito in un'associazione professionale costituita con altri professionisti per dividere le spese e gestire congiuntamente i proventi della propria attività, a condizione che il rapporto di prestazione d'opera si instauri tra il singolo professionista e il cliente, soltanto in tal caso potendosi ritenere che il credito abbia per oggetto prevalente la remunerazione di un'attività lavorativa, ancorché comprensiva delle spese organizzative essenziali al suo autonomo svolgimento. (Si veda anche la richiamata Cass. 22439/2009 – in questo sito https://www.unijuris.it/node/569) (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

 

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]