Corte di Cassazione (5888/2021) – Problematiche processuali in tema di riconoscimento in sede di concordato preventivo, del privilegio di cui all’art. 2751-bis, n. 2, c.c. al credito di uno studio professionale associato.

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Data di riferimento: 
04/03/2021

Corte di Cassazione, Sezione VI-1 civile, ordinanza n. 5888 del 4.03.2021 – Presidente dott.ssa M. Acierno, Relatore dott. R. Caiazzo

Concordato preventivo – credito privilegiato – studio professionale associato – assenza di personalità del rapporto d’opera – esclusione

Precisazione o modificazione delle domande proposte – limiti – diversa prospettazione della titolarità del credito – illegittimità

Ricorso per Cassazione – mancata trascrizione integrale dei documenti – inammissibilità

Il riconoscimento di un credito richiesto da uno studio professionale associato lascia presumere l’assenza di personalità del rapporto d’opera professionale da cui quel credito è derivato e, dunque, l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio di cui all’art. 2751-bis, n. 2, c.c. Resta salva la possibilità di fornire la prova di un accordo tra gli associati che preveda la cessione all’associazione del credito per la prestazione professionale svolta dal singolo professionista che, in questo caso, avrebbe natura personale e pertanto privilegiata. (avv. Matteo Pica Alfieri)

L’emendatio libelli, consentita dall’art. 183, sesto comma, c.p.c., può investire anche petitum e causa petendi della domanda originariamente proposta, purché rimanga immutata la situazione sostanziale dedotta in giudizio e non sia provocata alcuna compromissione delle potenzialità difensive della controparte, o l’allungamento dei tempi del processo. In ossequio a detto principio, una modifica che investa la prospettata titolarità del credito comporta la variazione di un elemento identificativo dell’azione stessa ed è pertanto illegittima, non essendo fungibile la posizione dello studio professionale con quella del singolo associato. (avv. Matteo Pica Alfieri) [Nel caso di specie, il ricorrente aveva agito per un credito dello studio professionale associato e solo nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. aveva sostenuto che in realtà il titolare dell’azione – e del credito – fosse il legale rappresentante dello studio in proprio].

È inammissibile il motivo di ricorso per Cassazione fondato su documentazione di cui il ricorrente non ha trascritto interamente il contenuto. (avv. Matteo Pica Alfieri)

Provvedimento segnalato dall’Avv. Matteo Pica Alfieri

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: