Corte di Cassazione (7550/2018) – Riconoscimento del beneficio dell'esdebitazione a favore dell'imprenditore fallito che abbia soddisfatto complessivamente i creditori in una percentuale non irrisoria.

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Data di riferimento: 
27/03/2018

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 27 marzo 2018 n. 7550 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Eduardo Campese.

Esdebitazione – Statuizione delle SS. UU. - Interpretazione – Riconoscimento del beneficio - Presupposti necessari – Rispetto delle condizioni soggettive ex art. 142, primo comma, L.F. - Soddisfazione in percentuale non irrisoria dei creditori concordatari.

Al fine di addivenire al una interpretazione fattuale uniforme della statuizione delle SS.UU. nella parte in cui ha rimesso al "prudente apprezzamento del giudice", la valutazione della sussitenza dei presupposti per la concessione all'imprenditore fallito del beneficio dell'esdebitazione, si deve ritenere che, laddove ricorrano i presupposti  di cui all'art. 142, primo comma, L.F., debba  riconoscersi allo stesso quel beneficio a meno che i creditori concordatari siano rimasti totalmente insoddisfatti o siano risultati soddisfatti complessivamente in misura irrisoria [nello specifico la Suprema Corte ha cassato la decisione della Corte d'Appello che aveva negato al fallito il beneficio dell'esdebitazione per non aver soddisfatto i creditori almeno nella percentuale del 30%, senza minimamente prendere  in considerazione la condotta tenuta dal debitore anteriormente alla dichiarazione del suo fallimento e, posteriormente, in corso di procedura]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

[cfr. In questa rivista, Cassazione Civile, SS.UU., 18 novembre 2011 n. 24215   https://www.unijuris.it/node/1231]

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%207550.2018.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: