Corte di Cassazione (13287/2018) Revocabilità delle rimesse finalizzate a restituire alla banca mutuataria un "prefinanziamento" utilizzato per coprire esposizioni debitorie.

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Data di riferimento: 
28/05/2018

Cassazione civile, sez. I, 28 Maggio 2018, n. 13287. Pres. Antonio Didone, rel. Francesco Terrusi.

Revocatoria di rimesse su conto corrente bancario - Pagamento finalizzato ad estinguere le passività correlate al conto – Revocabilità.

In tema di revocatoria fallimentare di rimesse su conto corrente è sempre revocabile il pagamento accreditato su conto scoperto, pur se la somma provenga da un separato negozio di finanziamento concluso con la stessa banca al fine di ripianare lo scoperto di quel conto, dovendosi riconoscere la funzione solutoria ogni qual volta il pagamento sia finalizzato ad estinguere le passività correlate al conto stesso.  (Nel caso di specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza con la quale la corte d'appello aveva ritenuto un "mero giroconto" ed un'operazione di "mera regolarizzazione contabile" le rimesse eseguite dal fallito per restituire alla stessa banca mutuataria un "prefinanziamento" utilizzato per coprire esposizioni debitorie). (massima ufficiale)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/20105

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: