Tribunale di Rimini – Sovraindebitamento e piano del consumatore: ammissibilità del soddisfacimento dei creditori mediante ricorso a un finanziamento. Relazione dell'OCC e riscontro del requisito della "meritevolezza".

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Data di riferimento: 
01/03/2019

Tribunale di Rimini, Sez. Unica Civile, 01 marzo 2019 – Giudice Delegato Silvia Rossi.

Crisi da sovraindebitamento – Consumatore – Struttura  del piano – Soddisfazione dei creditori - Ricorso a finanziamento – Strumento compatibile coll'istituto – Requisito della "meritevolezza" – Comportamento degli enti finanziatori – Rilevanza.

Crisi da sovraindebitamento – Piano del consumatore – Requisito della "meritevolezza" -Comportamento degli enti finanziatori -  Relazione dell'OCC – Incidenza -  Indicazione  necessaria.

Deve considerarsi compatibile con la struttura di un piano del consumatore e con la sua finalità la circostanza che il soddisfacimento dei creditori, volta alla composizione di una crisi da sovraindebitamento, possa, in particolare, avvenire mediante finanziamento da parte di una società di credito  da estinguersi in 120 rate nella forma della cessione di un quinto dello stipendio del debitore, in quanto l'art. 8, primo comma, della legge 3/2012  prevede la "ristrutturazione dei debiti e il soddisfacimento dei crediti attraverso qualsiasi forma", e il comma 3 bis consenteche le associazioni antiracket e antiusura iscritte nell'albo tenuto dal Ministero dell'Interno possano, nell'ambito dei percorsi disciplinati da detta legge, destinare contributi per la chiusura di precedenti esposizioni debitorie [nello specifico, il tribunale, verificata la  fattibilità del piano e la sua convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, ha, nonostante l'opposizione del cessionario di uno dei crediti che contestava la meritevolezza del debitore, ugualmente omologato il piano del consumatore, alla luce del fatto che con riferimento al contratto di finanziamento in precedenza  stipulato sarebbe spettato all' istituto cedente, nella veste di mutuante, di valutare, ai sensi dell'art. 124 del Tub, prima di sottoscrivere il prestito, il merito creditizio del richiedente sulla base di informazioni adeguate, se del caso dallo stesso fornite, e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente, in quanto non avrebbe in un secondo tempo potuto, in caso di inadempimento, far valere la situazione di difficoltà economica in cui la controparte versava al momento della stipula]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Al fine di valutare la diligenza del consumatore  nel contrarre i finanziamenti che ne hanno poi causato lo stato di sovraindebitamento che il piano vuole risolvere, un contributo è offerto dalla relazione dell' OCC in quanto lo stesso, ai sensi dell'art. 68, terzo comma del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza ( Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14), deve in tale sede "indicare se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita". (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

lhttp://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/21482.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: