Tribunale di Catanzaro – Contratto di rent to buy di azienda in corso alla data di fallimento del concedente: presupposto perchè il curatore possa recuperare la disponibilità dell'immobile che faccia parte di quel complesso.

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Data di riferimento: 
05/12/2019

Tribunale di  Catanzaro, Sez. Fallimentare, 05 dicembre 2019 - Pres. Giuseppe Valea, Rel. Carmen Ranieli, Giud. Alessia Pecoraro.

Contratto di  rent to by aziendale in corso - Fallimento del concedente - Complesso aziendale comprendente un immobile - Curatore - Possibile istanza scioglimento di quel contratto ai sensi dell'art. 72 L.F.  - Esclusione -  Recupero di  quel bene - Azione revocatoria - Necessario possibile esperimento.

In caso di fallimento del soggetto concedente che abbia precedentemente concluso un contratto di rent to by della sua azienda (contratto che si può ritenere ammissibile anche se il  complesso  aziendale  non comprenda beni immobili o diritti reali immobiliari, potendo un contratto di quel tipo essere stipulato anche se non includa il godimento di beni o di diritti di quel tipo in vista del loro trasferimento alla parte conduttrice), il curatore fallimentare, ai sensi del disposto dell'art. 23, n. 6, prima parte del D.L. 133/2014, come convertito nella L. 164/2014, non può esercitare il diritto ex art 72 L.F. di sciogliersi da quel contratto, così recuperando la disponibilità dell'immobile di cui  eventualmente quel contratto contempli la cessione futura, salvo che sia possibile da parte sua esercitare l'azione revocatoria, in particolare quella di cui al primo comma, n.1, dell'art. 67 L.F., e semprechè non ricorrano i presupposti che, ai sensi del terzo comma, lettera c), escludano la possibilità dell' esercizio di una tale azione. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22905.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: