Tribunale di Udine - Redazione della domanda di insinuazione in lingua straniera (intracomunitaria):ammissibilità.

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Data di riferimento: 
06/12/2009

Tribunale di Udine, 6 dicembre 2009Dott.ssa Alessandra Bottan PresidenteDott. Gianfranco Pellizzoni Giudice rel.Dott. Francesco Venier Giudice

Con l'introduzione del regolamento europeo sulle procedure di insolvenza ( v. Regolamento CE del Consiglio di data 29.05.00, n. 1346) è stata superata qualsiasi questione circa la formulazione in una lingua straniera ( ma comunitaria) della domanda. (fg riproduzione riservata)

la deduzione di nuovi mezzi di prova e la produzione di nuovi documenti  in sede di giudizio di opposizione allo stato passivo, devono ritenersi ammissibili, perché nella fase della verificazione del passivo non vi è la necessità della difesa tecnica, potendo il creditore stare in giudizio personalmente, con la conseguenza che solo in fase di opposizione il creditore istante di fronte alle contestazioni del curatore è tenuto a dimostrare in maniera stringente, secondo il principio dell'onere della prova i fatti costitutivi del proprio diritto, senza incorrere nelle decadenze e preclusioni prodottesi in precedenza, con il solo limite del divieto della mutatio libelli (Francesco Gabassi - riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]