Tribunale di Forlì – Fallimento di società di persone e interruzione di un giudizio in corso: mancanza di legittimazione del socio accomandatario dichiarato a sua volta fallito a conferire mandato ad un difensore per la riassunzione.

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Data di riferimento: 
28/01/2021

Tribunale Ordinario di Forlì, Seconda Sottosezione Civile, 28 gennaio 2021 – Giudice Maria Cecilia Branca.

Dichiarazione di fallimento di società di persone –  Interruzione di giudizio in corso -  Legale rappresentante e socio illimitatamente responsabile – Fallimento in estensione - Esclusione di diritto dalla società ex art. 2288 c.c. -  Legittimazione  a riassumere la causa – Esclusione – Fondamento - Perdita del  potere di amministrazione e rappresentanza della  fallita.

Stante che ai sensi dell'art. 2288, primo comma, c.c. il socio di società di persone che venga dichiarato fallito è escluso di diritto dalla società, si deve ritenere  che risulti privo di legittimazione  a conferire mandato ad un difensore, volto alla riassunzione di un giudizio che si sia interrotto a seguito di fallimento della società attrice, il socio accomandatario e liquidatore della stessa che risulti a sua volta essere stato dichiarato fallito in estensione ai sensi dell'art. 147 L.F. avendo egli per tale ragione perso il potere di amministrazione e rappresentanza della  fallita. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24968.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: