Tribunale di Forlì – Fallimento di società di persone e interruzione di un giudizio in corso: mancanza di legittimazione del socio accomandatario dichiarato a sua volta fallito a conferire mandato ad un difensore per la riassunzione.
Tribunale Ordinario di Forlì, Seconda Sottosezione Civile, 28 gennaio 2021 – Giudice Maria Cecilia Branca.
Dichiarazione di fallimento di società di persone – Interruzione di giudizio in corso - Legale rappresentante e socio illimitatamente responsabile – Fallimento in estensione - Esclusione di diritto dalla società ex art. 2288 c.c. - Legittimazione a riassumere la causa – Esclusione – Fondamento - Perdita del potere di amministrazione e rappresentanza della fallita.
Stante che ai sensi dell'art. 2288, primo comma, c.c. il socio di società di persone che venga dichiarato fallito è escluso di diritto dalla società, si deve ritenere che risulti privo di legittimazione a conferire mandato ad un difensore, volto alla riassunzione di un giudizio che si sia interrotto a seguito di fallimento della società attrice, il socio accomandatario e liquidatore della stessa che risulti a sua volta essere stato dichiarato fallito in estensione ai sensi dell'art. 147 L.F. avendo egli per tale ragione perso il potere di amministrazione e rappresentanza della fallita. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)