Tribunale di Mantova – Concordato con riserva pendente: deve essere autorizzata dal tribunale l'apertura in un altro Stato dell' U.E. di una procedura d'insolvenza “secondaria”.

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Data di riferimento: 
03/06/2021

Tribunale di Mantova, 03 giugno 2021 – Pres. Rel. Andrea Gibelli, Giud. Mauro P. Bernardi e Francesco Arrigoni.

Concordato preventivo con riserva pendente – Art. 34 del regolamento UE 848/2015 - Previsione - Apertura di una procedura “secondaria” d'insolvenza in altro Stato – Istanza del proponente – Atto di straordinaria amministrazione - Autorizzazione del giudice della procedura “principale” aperta in Italia – Necessità.

Laddove risulti pendente una procedura di concordato preventivo di cui all'art. 161, sesto comma, L.F. e la società proponente intenda aprire in un altro Stato, ove si trovi una sua dipendenza, una seconda procedura d'insolvenza “secondaria” al fine di ottenere, una volta aperta, lo scioglimento di alcuni contratti di locazione già ivi stipulati, la stessa è tenuta a richiedere ai sensi dell'art. 161, settimo comma, L.F. l'autorizzazione del giudice nazionale, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione perché potenzialmente idoneo ad incidere negativamente sul suo patrimonio, pregiudicandone la consistenza o compromettendone la capacità a soddisfare le ragioni dei creditori; ciò in quanto già la pendenza di un “preconcordato” integra il presupposto della “apertura” di una procedura d’insolvenza di cui all’art. 2, paragrafo 7 del reg. UE 848/2015 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20/5/15. Dispone infatti detto regolamento all'art. 34 del Capo III, intitolato appunto “Procedure secondarie di insolvenza”: “Se la procedura principale di insolvenza è stata aperta dal giudice di uno Stato membro e riconosciuta in un altro Stato membro, il giudice di tale altro Stato membro competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, può aprire una procedura d'insolvenza secondaria di insolvenza a norma delle disposizioni di cui al presente capo. Se la procedura principale di insolvenza presupponeva l'insolvenza del debitore, la situazione di insolvenza del debitore non è riesaminata nello Stato membro in cui può essere aperta la procedura secondaria di insolvenza. Gli effetti della procedura secondaria di insolvenza sono limitati ai beni del debitore che si trovano nel territorio dello Stato membro in cui è stata aperta” [nello specifico, la procedura di insolvenza “secondaria”, come da istanza del proponente il concordato, avrebbe dovuto aprirsi a Londra e pertanto all'interno di uno Stato, non più membro dell'Unione Europea; pur tuttavia il Tribunale ha ritenuto che il regolamento 848/2015 potesse, nonostante la Brexit, continuare a trovare applicazione, essendosi la procedura principale aperta in Italia prima della fine del periodo di “transizione” di cui all'art. 126 dell'accordo di recesso, “Withdrawal Agreement”, stipulato tra il Regno Unito e l'Unione Europea, in quanto l'art. 67, comma 3, lettera c), prevedeva che fino a quel momento il regolamento UE dovesse continuare a produrre effetti anche con riferimento alle procedure d'insolvenza da aprirsi in Gran Bretagna o in Irlanda del Nord]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25641.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: