Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto – Proposta di concordato con riserva: il mancato rispetto degli obblighi informativi periodici di cui all'art. 161, comma 8, L.F. costituisce ragione valida perché venga dichiarata inammissibile.

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Data di riferimento: 
18/03/2021

Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, 18 marzo 2021 – Pres. Giovanni De Marco, Rel. Fabrizio Di Sano, Giud. Elisa Di Giovanni.

Domanda di concordato con riserva – Obblighi informativi periodici disposti dal tribunale – Proponente – Mancata ottemperanza – Indice rivelatore di una finalità meramente dilatoria – Ipotesi di abuso del diritto – Tribunale – Dichiarazione di inammissibilità della proposta – Provvedimento conseguente.

Domanda di concordato preventivo – Tribunale - Riscontro della mancanza dei necessari requisiti – Dichiarazione di inammissibilità della proposta – Contestuale pronuncia di fallimento – Ammissibilità – Presenza di istanze in tal senso – Presupposto necessario.

Costituisce ragione valida, specie in presenza di altre omissioni, perché una proposta di concordato con riserva possa essere dichiarata  inammissibile, il fatto che il proponente non abbia adempiuto agli obblighi informativi periodici ex art. 161, ottavo comma, L.F., come disposti dal tribunale, in quanto comportamento che rileva l'inerzia  della società ricorrente rispetto alla predisposizione del piano concordatario e, conseguentemente, il sostanziale abuso fatto dello strumento concordatario per avere la debitrice mirato unicamente, in costanza di apposite istanze in tal senso, a sfuggire alla dichiarazione di fallimento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In presenza di ragioni valide per riconoscere inammissibile una proposta di concordato, il fatto che il tribunale, su istanza di un creditore o su iniziativa del pubblico ministero, accertata  la ricorrenza dei necessari presupposti, dichiari contestualmente anche il fallimento della società proponente risulta conforme al disposto dell' 162, secondo e terzo comma L.F., stante che l'esigenza di due distinti provvedimenti, per la dichiarazione di inammissibilità del concordato e per la dichiarazione di fallimento, ricorre solo per i casi in cui quest'ultimo non possa ancora essere dichiarato, in difetto dell'iniziativa di parte ora divenuta necessaria. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25891.pdf

[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 12 marzo 2020, n. 7117  https://www.unijuris.it/node/5180]

Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: