Tribunale di Mantova – Liquidazione controllata: analogamente a quanto previsto nel caso della liquidazione giudiziale al fine della sua ammissibilità deve aversi riguardo alla economicità ed efficienza di quella procedura.

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Data di riferimento: 
27/09/2022

Tribunale Ordinario di Mantova, Sez. Fallimenti, 27 settembre 2022 (data della pronuncia) – Pres. Alessandra Venturini, Rel. Francesca Arrigoni, Giud. Giorgio Bertola.

Liquidazione controllata - Apertura della procedura – Economicità ed efficienza della stessa – Presupposto necessario – Fondamento.

Anche nella nuova disciplina della liquidazione controllata di cui agli artt. 268 e ss. CCI. deve aversi riguardo alla economicità ed efficienza della procedura, ovvero alla sua utilità rispetto allo scopo di distribuzione ai creditori di un qualche attivo, in analogia a quanto previsto in materia di liquidazione giudiziale, ove si dispone la chiusura quando nel corso della procedura si accerti che la sua prosecuzione non consenta di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, ne' i crediti prededucibili e le spese di procedura. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28017.pdf

[nello specifico, rifacendosi ad un precedente del Tribunale di Verona, Sez. II , 20 settembre 2022 (cfr in questa rivistahttps://www.unijuris.it/node/6472), il Tribunale di Mantova ha deciso nel senso dell'inammissibilità del ricorso proposto da un professionista per l'accesso alla liquidazione controllata, in ragione in particolare del fatto che non poteva escludersi che la redditualità derivante dall'esercizio della di lui attività, che il ricorrente prospettava sarebbe potuta essere destinata ai creditori nei sette anni di durata di quella procedura, quand'anche considerata ragionevole ai sensi dell'art. 272 CCI nonostante l'età avanzata del ricorrente, sarebbe potuta comunque risultare ancora più limitata di quella già aleatoria preventivata,in quanto, trascorsi tre anni dall'apertura di quella procedura, anziché solo al momento della sua chiusura, avrebbe dovuto, come previsto dall'art, 282 CCI, dichiarare di diritto l'esdebitazione del sovraindebitato]

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza