Corte di Cassazione (20588/2023) – Azione di responsabilità ex art. 146 L.F. nei confronti di più amministratori: questioni irrisolte in tema di giudizio d'appello e impugnazione incidentale tardiva da sottoporre all'esame delle Sezioni Unite.

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Data di riferimento: 
17/07/2023

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 17 luglio 2023, n. 20588 – Pres. Angelina-Maria Perrino, Rel. Alberto Pazzi.  

Fallimento - Azione di responsabilità ex art. 146 L.F. promossa nei confronti di più amministratori – Accoglimento da parte del Tribunale - Giudizio d’appello promosso da uno degli amministratori - Impugnazione incidentale tardiva proposta da un coobbligato solidale e seconda impugnazione di quel tipo – Questioni di massima di particolare importanza in termini di ammissibilità e di termini di proponibilità – Trasmissione al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione all'esame delle Sezioni Unite.

In tema di azione di responsabilità promossa ex art. 146 L. fall. nei confronti di più amministratori in solido fra loro, va disposta, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite delle seguenti questioni di massima di particolare importanza, ritenute oggetto di difformi soluzioni giurisprudenziali e di rilievo nomofilattico: 1) se l’impugnazione incidentale tardiva sia ammissibile anche quando rivesta le forme della impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita della impugnazione principale, in ragione del fatto che l’interesse alla sua proposizione sorge dalla impugnazione principale, oppure se la stessa possa essere esperita soltanto dalla parte “contro” la quale è stata proposta l’impugnazione principale, o da quella chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell’art. 331 c.p.c.; 2) se il principio fissato da Cass., Sez. U., n. 24627/2007, ove confermato, possa essere applicato anche con riferimento all’interesse insorto a seguito di un’impugnazione incidentale tardiva (introdotta, nella specie, con autonomo atto di citazione); 3) se, una volta dichiarata inammissibile l’impugnazione incidentale tardiva proposta reagendo all’impugnazione principale, debba considerarsi inammissibile, per consumazione del diritto di impugnazione, una seconda impugnazione incidentale presentata dalla stessa parte in reazione all’impugnazione incidentale di un diverso coobbligato solidale. (Massima Ufficiale)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-17-luglio-2023-n-20588-presidente-perrino-est-pazzi

[la decisione delle Sezioni Unite della Cassazione, n. 24627/2007, ha giudicato sempre  ammissibile, l'impugnazione incidentale tardiva che risulti rispettosa del disposto dell'art. 343 c.p.c., sia quando rivesta la forma della contro impugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando rivesta le forme della impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale].

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: