Corte d'Appello di Trento – Responsabilità degli amministratori conseguente al verificarsi di una causa di scioglimento societario: differenza tra obbligo di svolgere una gestione conservativa e divieto di compimento di nuove operazioni.

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Data di riferimento: 
07/07/2023

Corte d'Appello di Trento, Sez. Specializzata Impresa, 07 luglio 2023 (data della pronuncia) – Pres. Ettore di Fazio, Cons. Rel. Lorenzo Benini, Cons. Maria Giovanna Salsi.

Verificarsi di una causa di scioglimento societario – Dovere degli amministratori di avvedersene – Obbligo di svolgere di conseguenza solo atti di gestione conservativa – Possibilità comunque del compimento di nuove operazioni – Differenza tra i due comportamenti – Fondamento – Accertamento di una responsabilità gestoria – Onere della prova gravante sulla parte che agisce.

Riscontro del verificarsi di una causa di scioglimento societario – Amministratori - Obbligo di svolgere solo atti di gestione conservativa – Decremento del patrimonio sociale – Indice dello svolgimento di una gestione di tipo difforme – Esclusione.

Il dovere per gli amministratori al verificarsi di una causa di scioglimento ex artt. 2484, terzo comma, e 2485 c.c. di gestire la società ai sensi dell'art. 2486 c.c. allo scopo di conservare l’integrità e il valore del patrimonio sociale non implica il divieto di “nuove operazioni”, stabilito nella formulazione originaria dell’art. 2449 c.c. ma non riprodotto dall’attuale art. 2486 c.c., ciò in quanto anche le omissioni possono andare in detrimento dei valori dell'impresa onde anche dopo lo scioglimento societario gli amministratori hanno il “potere-dovere” di compiere quegli atti negoziali di gestione della società necessari al fine di preservarne l'integrità patrimoniale Pertanto, il compimento di atti negoziali da parte degli amministratori dopo una causa di scioglimento non costituisce di per sé violazione dell’art. 2486 c.c., e non può considerarsi di per sé “indebita” e persino “illegittima” a meno che non si dimostri la contrarietà della gestione alla finalità conservativa prevista dalla predetta disposizione; di conseguenza, è onere della parte che agisce per l’accertamento della responsabilità degli amministratori indicare e dimostrare il compimento di singoli atti contrari al dovere di gestione conservativa, senza che sia sufficiente il generico richiamo alla prosecuzione dell’attività.(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Non può dirsi che il decremento del patrimonio sociale sia indizio del fatto che non sia stata posta in essere una gestione conservativa, essendo la perdita di efficienza dei fattori produttivi dato comune di ogni impresa nella prospettiva della liquidazione, soprattutto in considerazione dell'inevitabile calo dei ricavi rimanendo intatta la struttura dei costi. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/app-trento-7-luglio-2023-pres-di-fazio-est-benini

[in tema di differenza tra obbligo di gestione conservativa e divieto di “nuove operazioni”, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 08 marzo 2023, n. 6893 https://www.unijuris.it/node/6883; in tema di possibile ricorso all'accertamento in via equitativa del danno causato dagli amministratori ad una società poi fallita: Cassazione, Sez. 1, 5 gennaio 2022, n. 198 https://www.unijuris.it/node/6064 e Cassazione civile, sez. un., 6 maggio 2015, n. 9100 https://www.unijuris.it/node/2606].

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