Corte di Cassazione (19371/2023) – Sanzioni amministrative: applicabilità nei confronti dell'amministratore di società di capitali poi dichiarata fallita.
Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, 07 luglio 2023, n. 19371 – Pres. Adriana Doronzo, Rel. Francesco Giuseppe Luigi Caso.
Sanzioni amministrativa - Fallimento del contravventore – Ente impositore – Ingiunzione nei confronti del curatore - Inammissibilità -Necessità di far valere il credito mediante insinuazione al passivo.- Violazione commessa dall'amministratore di società di capitali – Successivo fallimento di quella – Irrogazione della sanzione nei confronti della persona fisica – Ammissibilità – Carattere personale della responsabilità – Fondamento.
In materia di sanzioni amministrative, mentre nell'ipotesi di fallimento dell'ingiunto il relativo credito è soggetto alle regole concorsuali e deve essere fatto valere con insinuazione al passivo e non mediante ordinanza - ingiunzione a norma dell'art. 18 della L. n. 689/1981, viceversa, nell'ipotesi di violazione commessa dalla persona fisica dell'amministratore di società di capitali poi dichiarata fallita, la sanzione può essere adottata per il carattere personale della responsabilità ai sensi dell'art. 6 della L. n. 689/1981. (Massima Ufficiale)
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