Corte Appello Firenze - Concordato preventivo e non obbligatorietà della transazione fiscale.

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Data di riferimento: 
13/04/2010

Corte d'Appello di Firenze, 13 aprile 2010 - Pres. Bellagamba - Rel. Romoli. Segnalazione dell'Avv. Antonio Pezzano

Concordato preventivo - Reclamo contro la sentenza di omologazione - Termine per la proposizione - Procedimenti in camera di consiglio - Termine di 10 giorni di cui all'articolo 749 c.p.c..

Concordato preventivo - Transazione fiscale - Obbligatorietà - Esclusione - Falcidia dei crediti tributari - Ammissibilità.

Il termine per la proposizione del reclamo previsto dall'articolo 183, legge fallimentare avverso la sentenza di omologazione del concordato preventivo è di 10 giorni, così come prevede l'articolo 749 bis codice di procedura civile in tema di disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio. (fb) (riproduzione riservata)

La transazione fiscale prevista dall'articolo 182 ter, legge fallimentare non è un procedimento obbligatorio, nel senso che l'imprenditore che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 160 può formulare una proposta di concordato preventivo che preveda il pagamento integrale ovvero la falcidia dei crediti tributari, anche senza seguire l'iter descritto dall'articolo 182 ter e dunque senza perseguire gli effetti di consolidamento del debito fiscale e della cessazione del contenzioso che la citata norma ricollega all'esito positivo della transazione fiscale, la quale deve perciò essere considerata come facoltativa per quel debitore che, per qualsiasi motivo, non avesse interesse a conseguire gli effetti anzidetti. (fb) (riproduzione riservata)

(Provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]