Corte d'Appello di Roma – Accordo di ristrutturazione con transazione fiscale: non omologabilità tramite ricorso al cram-down di un piano che coinvolga la sola amministrazione finanziaria.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
27/02/2024

Corte d'Appello di Roma, Sez. I civ. - Volontaria Giurisdizione, 27 febbraio 2024 – Pres. Nicola Saracino, Cons.  Rel. Elena Gelato, Cons. Maria Aversano.

Accordo di ristrutturazione – Transazione fiscale – Piano fondato sull’accordo con la sola amministrazione finanziaria – Omologabilità tramite ricorso al cram-down - Inammissibilità – Fondamento.

Si deve ritenere non ammissibile e pertanto non omologabile un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art 182 bis L.F. con annessa transazione fiscale che risulti fondato sulla ristrutturazione dell’unico debito facente capo all’amministrazione finanziaria, a fronte dell’integrale soddisfazione di tutti gli altri creditori minoritari ad essa rimasti estranei (che nella fattispecie esistevano ed erano titolari di una percentuale di circa il 20% del totale dei  debiti, e che sarebbero potuti, la qual cosa non era stata fatta, essere coinvolti nell'accordo di ristrutturazione); ciò in quanto in tal caso, trattandosi di una sorta di imposizione al soggetto pubblico di una soluzione unilaterale alla quale nessun altro creditore ha accettato di aderire, non sarebbe configurabile alcun interesse concorsuale in funzione del quale sacrificare la volontà del fisco a quella del debitore, in costanza della presentazione da parte dello stesso di una richiesta, ai sensi del quarto comma di detto articolo, di omologa tramite ricorso al cram-down fiscale, come previsto quale strumento idoneo a superare, laddove determinante ai fini del raggiungimento della prescritta maggioranza del 60% richiesta dal primo comma, la mancata adesione dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali all'accordo concluso con gli altri creditori concorsuali (in tal caso, pertanto, insussistente) ed in presenza dell'ulteriore presupposto rappresentato dalla convenienza per l'erario della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/app-roma-27-febbraio-2024-pres-saracino-est-gelato

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30922/CrisiImpresa?Accordi-di-ristrutturazione%3A-non-vi-pu%C3%B2-essere-un-accordo-se-l%E2%80%99unico-creditore-%27aderisce%27-mediante-cram-down#google_vignette

[in tema di competenza del tribunale fallimentare e non del giudice tributario a decidere delle controversie insorte in sede di accordi di ristrutturazione conseguenti alla mancata adesione da parte dell'Agenzia delle Entrate alle proposte di transazione fiscale, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. Unite Civ., 25 marzo 2021, n. 8504 https://www.unijuris.it/node/5574, in senso conforme al suddetto principio come formulato: Corte d'Appello di Milano, Sez. IV civ., 23 febbraio 2023  https://www.unijuris.it/node/7010].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: