Corte d'Appello di Venezia – Accordi di ristrutturazione con transazione: richiesta di cram down ex art 182 bis, c. 4, L.F. e di estensione ex art. 182 septies, L.F. di tale effetto ai creditori non aderenti della stessa categoria dei tributari.
Corte d'Appello di Venezia, Sez. I civ., 11 dicembre 2023 – Pres. Domenico Taglialatela, Rel. Federico Bressan, Giud. Caterina Passarelli.
Accordi di ristrutturazione con transazione – Domanda di omologazione – Presentazione prima dei 90 giorni dal deposito della proposta – Ammissibilità – Necessità che quel termine sia rispettato solo con riferimento all'adozione del provvedimento giudiziale – Fondamento.
Accordi di ristrutturazione con transazione – Domanda di applicazione del cram-down nei confronti dei creditori pubblici tributari – Creditori non aderenti appartenenti alla stessa categoria - Contestuale istanza di estensione della conversione forzosa anche del loro voto – Effetto che ne può conseguire - Fondamento.
E’ possibile depositare una domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione del debito con transazione non approvata dai creditori istituzionali (nella specie, dall’A.d.E.) prima ancora che sia scaduto il termine di 90 giorni dal deposito della proposta di soddisfacimento di cui all’art. 182 bis, comma 4, ultima parte, L.F., non essendo questo delineato come termine dilatorio per la presentazione della domanda, quanto piuttosto per l’adozione del provvedimento giudiziale conclusivo del procedimento di ristrutturazione del debito; sicché la norma va ritenuta pienamente rispettata laddove, a prescindere da quando sia stata presentata la domanda di omologazione, il Tribunale fissi l’udienza, appunto di omologazione, successivamente alla maturazione del termine di 90 giorni dal deposito della proposta, non potendo legittimamente pronunciarsi prima che lo stesso sia interamente decorso; ciò al fine di permettere ai soggetti istituzionali (Amministrazione finanziaria ed enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatori) di disporre di un periodo di tempo adeguato per assumere scelte consapevoli prima che il Tribunale si determini in via definitiva nel merito di tali accordi. Ciò comunque non impedisce altresì che l'Amministrazione possa determinarsi anche prima della scadenza di detto termine laddove ritenga di disporre, già da prima, di elementi necessari e sufficienti per potersi esprimere consapevolmente sulla proposta. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Con riferimento ad una proposta transattiva intercorsa con l'Agenzia delle Entrate di un'istanza di omologazione forzosa degli accordi di ristrutturazione e di una contestuale richiesta ex art. 182 septies L.F. di estensione degli effetti che ne possono derivare, si deve ritenere che la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del cram down vada verificata prima che gli effetti dell'accordo siano estesi ai creditori non aderenti, con la conseguenza che per effetto dell'eventuale valutazione favorevole la mancata adesione dell'A.d.E., sia espressa che tacita, viene configurata in voto positivo con ogni conseguenza legale e quindi anche ai fini dell'estensione di tale effetto [nella specie dell'omologazione forzosa della transazione fiscale non accolta] agli altri creditori appartenenti alla categoria dei creditori pubblici non aderenti. Ciò anche in quanto non v'è ragione per cui l'effetto estensivo, relativo ai crediti tributari, operi, nel caso in cui sia possibile la conversione forzosa, in relazione al voto espresso dal Fisco, illegittimo in quanto non volto a ricercare il miglior recupero dei suoi crediti, e quindi ad un provvedimento dell’autorità amministrativa piuttosto che a quello dell'autorità giudiziaria concernente la riforma dell'atto amministrativo da cui tale voto deriva. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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