Tribunale di Piacenza – Composizione negoziata: il giudice per decidere dell'istanza del debitore di proroga delle misure protettive non ha necessità né di instaurare un contraddittorio con gli interessati, né di acquisire il parere dell'esperto.

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Data di riferimento: 
05/01/2024

Tribunale di Piacenza, Sez. civile, 05 gennaio 2024 – Pres. Stefano Brusati, Rel. Stefano Aldo Tiberti, GOP Paola Bailo.

Composizione negoziata – Misure protettive confermate – Istanza del debitore di proroga della loro durata – Esame da parte del giudice della sua accoglibilità sostanziale – Non necessità dell'instaurazione di un contraddittorio con gli interessati  _ Non necessità neppure dell'acquisizione del parere dell'esperto – Motivi sottostanti.

In sede di composizione negoziata, ai fini della concessione della proroga della durata delle misure protettive non è necessaria l'instaurazione di un preventivo contraddittorio processuale con i creditori e i terzi interessati alle misure, ciò in quanto il comma 5 dell'art. 19 C.C.I. diverge, in parte qua, dai commi 4 e 6, disciplinanti rispettivamente la procedura di conferma di quelle misure e di revoca o abbreviazione delle stesse e non richiede espressamente che il provvedimento del Giudice vada adottato previa audizione delle parti interessate, ed in quanto la mancata celebrazione dell'udienza consente di addivenire ad una decisione più snella e, per contro, il "sacrificio" dei creditori è da ritenersi insussistente, essendo stati già sentiti in sede di conferma ed essendo sempre legittimati, in ogni momento, a richiederne l'abbreviazione o la revoca ai sensi appunto del comma 6 sopra richiamato, sicché la loro mancata partecipazione alla fase della proroga non compromette in alcun modo le loro prerogative, avendo la facoltà, senza termini di decadenza, di attivare a loro tutela quello specifico strumento processuale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Anche la mancata acquisizione da parte del Giudice, ai fini della concessione della proroga della durata delle misure protettive, del parere dell'esperto si deve ritenere non determini, per ciò solo, quale strumento istruttorio officioso finalizzato a consentire al giudice l'accertamento dei presupposti per il suo riconoscimento, l'illegittimità del procedimento di proroga perché non impatta sul suo profilo formale, ma semmai potrebbe impattare sulla correttezza sostanziale della decisione, onde in sede di reclamo, in coerenza con la sua natura di mezzo di impugnazione ad effetto sostitutivo, si impone, anche in caso di vizi  eminentemente solo “formali” del provvedimento di proroga di quelle misure, in ogni caso uno scrutinio sostanziale sui presupposti per l'accoglimento o meno della sottostante istanza del debitore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-piacenza-18-dicembre-2023-pres-brusati-est-tiberti

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30559/CrisiImpresa?Proroga-delle-misure-protettive-e-convocazione-delle-parti-e-dei-terzi-interessati

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30538/CrisiImpresa?Proroga-delle-misure-protettive-e-acquisizione-del-parere-dell%E2%80%99esperto

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