Corte di Cassazione (1393/2024) – Non perentorietà del termine per la costituzione delle parti previsto dall’art. 180 co. 2 L. Fall. nel giudizio di opposizione all’omologazione del concordato preventivo.

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Data di riferimento: 
15/01/2024

Cass., Sez. 1, 15 gennaio 2024, n. 1393, Pres. Cristiano, Est. Vella

Concordato preventivo - Opposizione all'omologazione - Termine ex art. 180, comma 2, L. fall. - Natura perentoria - Esclusione - Art. 48 D.Lgs. n. 14/2019 (cd. “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) - Continuità di disciplina - Esclusione. 

In tema di opposizione all’omologazione, il termine di dieci giorni prima dell’udienza, fissato ex art. 180, comma 2, L. fall., per la costituzione delle parti, è sprovvisto di natura perentoria, non potendo invocarsi, in mancanza di una continuità di disciplina, la previsione di cui all’art. 48 CCII, che detta perentorietà contempla espressamente.  Massima Ufficiale

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-15-gennaio-2024-n-1393-pres-cristiano-est-vella

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30790/CrisiImpresa?La-Cassazione-sulla-natura-del-termine-per-la-costituzione-delle-parti-nel-giudizio-di-omologazione-del-concordato-preventivo

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: