Corte di Cassazione - Chiusura del fallimento in pendenza di opposizioni, tardive e concordato fallimentare.

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Data di riferimento: 
03/09/2010

Cassazione civile sez. I, 03 settembre 2010 n. 19034 Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Presidente - Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere - Dott. DI PALMA Salvatore - rel. Consigliere - Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -

In presenza di una delle ipotesi previste dalla L. Fall., art. 118, nessuna facoltà discrezionale è data agli organi fallimentari di protrarre la procedura, sicchè quest'ultima, ricorrendo uno dei casi di cui al citato art. 118, deve essere dichiarata nonostante la pendenza di giudizi di opposizione allo stato passivo o di dichiarazione tardiva di credito (G.F. - riproduzione riservata)

Alla chiusura del fallimento non osta la presentazione di una domanda di concordato fallimentare , che costituirebbe una forma alternativa di definizione del procedimento concorsuale, che non ha motivo di essere delibata, essendo già pervenuti per altra via alla definizione stessa" (G.F. - riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: