Tribunale di Brindisi - Ristrutturazione dei debiti del consumatore: considerazioni in tema di requisito della meritevolezza come richiesto ai fini dell'accesso e in tema di durata possibile della procedura.

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Data di riferimento: 
02/04/2025

Tribunale di Brindisi, Settore procedure concorsuali, 02 aprile 2025 – Giudice Delegato A. Ivan Natali.

Piano del consumatore – Accesso a quella procedura – Meritevolezza – Estensione attuale di detto requisito – Limite rappresentato della sola ricorrenza della colpa grave e della frode – Fondamento.

Piano del consumatore – Durata pluriennale – Ammissibilità, anche oltre i cinque anni – Limite della coerenza con le aspettative di vita del debitore e le sua capacità personali di rimborso dei debiti.

Il procedimento di cui all'art. 67 e segg. C.C.I., come previsto a favore del consumatore al fine della ristrutturazione della di lui situazione debitoria in vista di un suo rientro possibile nel mercato, continua ad avere quale presupposto per potervi accedere la ricorrenza del requisito della meritevolezza, come già richiesto dalla L. 3/2012, ma il legislatore dal CCII ne ha ristretto la portata e richiede ora l'esistenza di profili di colpa grave o frode ai creditori non essendo più sufficiente, ai fini di esclusione, che il debitore abbia causato con colpa lieve lo stato di sovraindebitamento. A fronte di ciò, vale a dire di un restringimento della facoltà per il giudice di decidere dell'imputabilità al debitore della genesi del suo indebitamento, il criterio che deve considerarsi deterrminante è ora essenzialmente quello della sua convenienza rispetto alla alternativa liquidatoria, ciò in quanto il necessario bilanciamento degli interessi del debitore e dei creditori risulta oramai improntato secondo il criterio del minor sacrificio in quanto anche il dissenso espresso dai creditori, per quanto qualificato sotto il profilo quantitativo, non equivale mai, di per sé, a circostanza preclusiva dell’omologa, potendo, per contro, offrire solo elementi da tenere in conto ai fini delle valutazioni che il giudice è chiamato a compiere. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Quanto alla possibile durata di quella procedura in relazione a quanto previsto dal piano del consumatore, deve ritenersi che non esistano peculiari limiti anche perché non previsti dalla disciplina di settore, né argomentabili, teleologicamente o sistematicamente, anche in virtù del favor debitoris che la permea tale. L’unico vincolo è quello della coerenza del piano o della proposta, nella sua articolazione temporale, con le aspettative di vita del ricorrente e con le sue personali capacità di rimborso. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32958/CrisiImpresa?La-durata-massima-del-piano-del-consumatore

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32959/CrisiImpresa?Piano-del-consumatore%3A-valutazione-di-meritevolezza-e-colpa

[quanto alla possibilità che quella procedura prosegua, senza distinzione a seconda di quali risultino i creditori coinvolti, con riferimento alla precedente normativa di cui alla legge 3/2012, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 28 ottobre 2019, n. 27544 https://www.unijuris.it/node/4910].

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza