Tribunale di Verona – Concordato minore liquidatorio: criteri cui fare riferimento per valutare come “apprezzabile” l'incremento garantito dalle risorse esterne così che la proposta risulti ammissibile.
Tribunale di Verona, Sez. II civ., 17 agosto 2025 (data della pronuncia) – Giudice Pier Paolo Lanni.
Concordato minore di tipo liquidatorio - Incremento apprezzabile dell'attivo mediante risorse esterne – Presupposto necessario – Criterio di cui avvalersi per stabilire a quale valore riferirsi – Percentuale valida di aumento da applicarsi – Fondamento.
Costituisce presupposto di ammissibilità di una proposta di concordato minore liquidatorio ex art. 74, secondo comma, C.C.I. il fatto che le risorse esterne aumentino in modo “apprezzabile” la soddisfazione dei creditori, vale a dire l'attivo “disponibile al momento della presentazione della domanda”, onde, per riscontrare la ricorrenza di tale condizione, risulta necessario avvalersi del richiamo al capo III (Finalità e contenuti del concordato preventivo)di quel medesimo titolo IV (Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza) come previsto, nei limiti di compatibilità, dal comma quarto di detto articolo, vale a dire rifarsi, quale criterio di riferimento cui rapportarsi, alle quote di reddito acquisibili secondo un perimetro non dissimile da quello tracciato dall’art. 87, comma 1, lett. c), C.C.I. quale valore di liquidazione. Partendo da detto ammontare, l'incremento da apportarvisi, non essendo lo stesso stabilito in una misura precisa, andrà poi commisurato traendo spunto dalla percentuale prevista dall'art. 84, comma 4, C.C.I., che quantifica tale valore in un aumento di almeno il 10%; fissandolo quindi in una percentuale, per essere comunque apprezzabile, quantomeno di non molto inferiore, da stabilirsi caso per caso, avuto riguardo alle caratteristiche del patrimonio del debitore dal punto di vista attivo e passivo, che si assesti pertanto quantomeno tra il 5 e il 10%. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[in tema di ammissibilità di un concordato minore liquidatorio con finanza esterna esclusiva, cfr. in questa rivista: Tribunale di Avellino, 28 febbraio 2025 https://www.unijuris.it/node/8333].
