Tribunale di Piacenza – Presupposto perché la cessione di un suo credito futuro disposta a tacitazione di una posizione debitoria da un soggetto poi ammesso a concordato preventivo sia opponibile alla massa.
Tribunale di Piacenza, Sez. Civile, 10 settembre 2025 (data della pronuncia) – Giudice Stefano Caldo Tiberti.
Cessione di credito futuro – Negozio posto in essere da un soggetto poi ammesso a concordato preventivo – Presupposto perché sia escluso dall'attivo spettante alla massa.
Nell'ipotesi in cui il soggetto che ha poi richiesto l'accesso alla procedura di concordato preventivo abbia anteriormente ceduto a terzi un suo credito futuro (nello specifico costituito dai canoni di locazione vantati nei confronti di terzi) risulta decisivo affinché quell'importo sia escluso dall'attivo spettante alla massa è che quel suo credito sia venuto ad esistenza prima dell'avvio della procedura, ciò in quanto, in caso contrario, ovvero nel caso l'effetto della cessione si perfezioni successivamente, quel credito risulta ancora permanere all'interno dell'attivo e pertanto nella disponibilità della massa come valore a quelli attribuibile nella misura fissata a seguito dell'omologazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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