Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Al fine che possa aprirsi la liquidazione giudiziale in estensione, i soci illimitatamente responsabili devono essere stati convocati nel giudizio precedente concernente la società.
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, Sez. III civ. - Sottosez. Crisi d'Impresa, 24 giugno 2025 (data della pronuncia) – Pres. Rel. Enrico Quaranta, Giud. Marta Sodano e Simona Di Rauso.
Giudizio di liquidazione giudiziale in estensione - Presupposto perché possa aprirsi - Necessità che i soci illimitatamente responsabili siano stati convocati quale litisconsorti nel precedente giudizio concernente nella società - Presupposto perché la decisione che ne è scaturita sia a loro opponibile.
L'applicabilità del disposto dell'art. 256, primo comma, C.C.I. che prevede che “la sentenza che dichiara l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile produce l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili”, conformemente a quanto affermato in precedenza dalla Corte con riferimento al disposto dell'art. 147 L.F., si deve ritenere comporti quale presupposto necessario ai fini dell'estensione di quella procedura ai soci illimitatamente responsabili, che gli stessi siano stati in precedenza convocati nel corso del giudizio che ha interessato la società, a meno che nel successivo giudizio che si apre nei loro confronti non si dimostri che essi erano comunque intervenuti in quello precedente anche in qualità di rappresentanti dell’ente, o che hanno già potuto far valere il loro diritto di difesa tramite reclamo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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