Corte di Cassazione (27768/2025) –Revocatoria pagamenti transfrontalieri: rapporto di complementarietà tra l’art. 13 Reg. CE 1346/2000 e l’art. 14 L. n. 218/1995. Interpretazione restrittiva della norma comunitaria.

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Data di riferimento: 
17/10/2025

Corte di Cassazione, 17 ottobre 2025, n. 27768 – Pres. Dott. Francesco Terrusi, Consigliere relatore dott. Alberto Pazzi

Revocatoria fallimentare – Pagamenti transfrontalieri – Art. 13 reg. CE 1346/2000 – Art. 14 L.n. 218/1995 – Rapporto di complementarietà.

Revocatoria fallimentare – Pagamenti transfrontalieri – Art. 13 reg. CE 1346/2000 – Interpretazione restrittiva.

In tema di revocatoria fallimentare di pagamenti transfrontalieri, va escluso un rapporto di specialità fra l’art. 13 Reg. CE 1346/2000 e l’art. 14 L. n. 218/1995, ponendosi le due disposizioni, piuttosto, in un rapporto di complementarietà, nel senso che l’una (l’art. 13) deve essere applicata per attribuire l’onere probatorio in ordine al fatto che l’atto revocando è soggetto alla legge nazionale di uno Stato diverso dallo Stato di apertura della procedura di insolvenza e che tale legge non consente, nella fattispecie, di impugnare tale atto con alcun mezzo, l’altra (l’art. 14) viene in rilievo, una volta acclarata la legge nazionale da applicare secondo le regole eurounitarie, per acquisire la conoscenza della norma straniera che disciplinava l’atto nel momento in cui lo stesso è stato posto in essere. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva accolto la revocatoria di pagamenti effettuati per il noleggio di aeromobili, ritenendo che il convenuto non avesse dimostrato che la legge straniera disciplinante tale atto escludeva la sua revocabilità). (Massima Ufficiale)

L’art. 13 Reg. CE 1346/2000 è funzionale alla tutela del “legittimo affidamento di chi ha beneficiato di un atto pregiudizievole per la massa dei creditori, prevedendo che tale atto rimarrà disciplinato, anche dopo l’apertura di una procedura di insolvenza, dal diritto che era ad esso applicabile alla data in cui tale atto è stato realizzato e deve essere interpretato restrittivamente, in modo che la sua portata non vada “al di là di quanto necessario per il conseguimento di tale obiettivo, nel senso che la sua applicazione è assoggettata alla condizione che l’atto interessato non possa essere impugnato sul fondamento della lex causae, tenuto conto di tutte le circostanze della fattispecie. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/33833/CrisiImpresa?La-Cassazione-sulla-revocatoria-fallimentare-di-pagamenti-transfrontalieri

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-17-ottobre-2025-n-27768-pres-terrusi-est-pazzi

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