Tribunale di Spoleto - Ristrutturazione dei debiti del consumatore: la mancata valutazione da parte del soggetto finanziatore circa la sua solvibilità può attenuarne il grado di colpa consentendogli di accedere alla procedura.

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Data di riferimento: 
27/05/2025

Tribunale di Spoleto, Ufficio Procedure Concorsuali, 27 maggio 2025 (data della pronuncia) – Giudice Sara Trabalza.

Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Sovraindebitamento causato dal ricorso reiterato a finanziamenti - Mancato riscontro da parte del soggetto finanziatore del merito creditizio del richiedente in violazione dell’art. 124 bis TUB – Incidenza sulla valutazione della “meritevolezza” del debitore – Idoneità ad escluderne la colpa grave quale ragione inibitoria all'accesso a quella procedura.

Con riferimento alle condizioni soggettive ostative ex art. 69 C.C.I. all'accesso da parte del consumatore alla procedura di ristrutturazione dei debiti, il giudizio sulla colpa grave di quel soggetto nel fare ricorso in modo non del tutto giustificato a finanziamenti bancari, che costituisce un elemento di carattere soggettivo che ne può precluderne l'ammissione, non può non tener conto in modo ancor più determinante del concorso del soggetto finanziatore nella causazione dello stato di sovraindebitamento del richiedente, nella misura in cui egli concede il credito in un momento in cui l’ordinaria diligenza cui è tenuto secondo i parametri professionali gli avrebbe sconsigliato di procedervi. I finanziatori, infatti, trovandosi in una situazione di conclamata dissimmetria informativa a proprio vantaggio rispetto al soggetto finanziato, sono certamente maggiormente in grado di valutare la futura solvibilità del richiedente, anche rispetto a quello stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli ascrivibili a quei soggetti così da ridurne la rilevanza così da escluderne la gravità. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/33342/CrisiImpresa?Colpa-grave-e-violazione-dell%E2%80%99indagine-sul-merito-creditizioI

[in tema di sovraindebitamento, a proposito della disciplina in termini di meritevolezza del consumatore come prevista dall'art. 12 bis, comma 3, L. n. 3 del 2012, nella disciplina anteriore all'entrata in vigore del D.L. n. 137 del 2020, conv. in L. n. 176 del 2020, come prevedente l'onere da parte di quello di provare, per poter accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti, di aver assunto le obbligazioni con la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, non potute poi onorare solo per il sopravvenire di eventi imprevedibili, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 settembre 2022, n. 27843 https://www.unijuris.it/node/6484; in tema di nuova normativa in termini di “meritevolezza” prevista dal CCII e di differenza rispetto a quella precedente ex L. 3/2012: Corte d'Appello di. Firenze, 8 novembre 2023 https://www.unijuris.it/node/7378: in tema di incidenza sul grado di colpa del consumatore nell'assumere obbligazioni contraendo finanziamenti, che non è poi stato in grado di estinguere regolarmente, del comportamento del soggetto finanziatore non rispettoso dei doveri lui assegnati: Tribunale di Taranto, 28 febbraio 2024 https://www.unijuris.it/node/7660; Tribunale di Vicenza, 24 settembre 2020 https://www.unijuris.it/node/5308; Tribunale di Napoli Nord, 06 febbraio 2021 https://www.unijuris.it/node/5513; Tribunale di Napoli, 21 ottobre 2020 https://www.unijuris.it/node/5429 e Tribunale di Napoli Nord, III , 21 dicembre 2018 https://www.unijuris.it/node/4461].

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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