Tribunale di Novara - Concordato minore in continuità: la persona fisica esercitante attività d'impresa deve proporre la domanda avanti il tribunale ove ha la sede legale e non dove la stessa risiede.

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Data di riferimento: 
17/10/2025

Tribunale di Novara, Sez. civile, 17 ottobre 2025 (data della pronuncia) - Giudice designato Rossella Incardona.

Persona fisica che svolge attività d'impresa – Domanda di concordato minore in continuità – Tribunale competente - Foro ove viene esercitata l’attività.

La persona fisica che esercita attività di impresa che formula istanza di concordato minore in continuità deve ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera a), C.C.I. radicare la domanda presso il foro nel cui circondario ha la sede legale e non presso il foro di residenza perché detto secondo criterio è riservato esclusivamente ai sensi della lettera b) alla “persona fisica non esercente attività di impresa”, ciò a prescindere dalla corretta sede di competenza dell’OCC mediante il quale la domanda, come stabilito dall'art. 76 C.C.I., deve essere formulata. (Pierluigi Ferrini -Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/33885/CrisiImpresa?Concordato-minore-e-competenza-territoriale

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza