Corte di Cassazione (3890/2025) – Presupposti perché un credito, come sorto nel corso della procedura fallimentare e/o di amministrazione straordinaria, possa essere ammesso al passivo ultra tardivamente.
Corte di Cassazione, Sez. I ci., 16 febbraio 2025, n. 3890 – Pres. Cosmo Crolla, Rel. Andrea Fidanzia.
Amministrazione straordinaria – Credito insorto in corso di procedura – Presupposti perché possa essere insinuato al passivo anche ultra tardivamente.
«In tema di ammissione dei crediti al passivo fallimentare, il disposto dell'ultimo comma dell'art. 101 l. fall., relativo alle domande c.d. ultratardive, va interpretato nel senso che il creditore è chiamato non solo a dimostrare la causa esterna impeditiva della tempestiva o infrannuale sua attivazione, ma anche la causa esterna, uguale o diversa dalla prima, che abbia cagionato l'inerzia tra il momento della cessazione del fattore impediente e il compimento dell'atto, dovendo escludersi che, venuto meno l'impedimento, la richiesta di ammissione al passivo possa comunque essere presentata entro lo stesso termine (dodici mesi) del quale sia stata allegata l'impossibilità di osservanza, essendo necessaria l'attivazione del creditore in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del procedimento » (Principio di diritto – cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. I, 05 Aprile 2022, n. 11000 https://www.unijuris.it/node/6639). [nel caso, ad esempio come nello specifico, di un credito sanzionatorio, come conseguente al compimento da parte del soggetto poi fallito di un illecito amministrativo, il suo insorgere si doveva ad avviso della Corte far risalire al momento in cui l’inadempimento aveva dato luogo all’avvio della procedura sanzionatoria da parte della Pubblica Amministrazione, onde avrebbe dovuto dalla stessa essere insinuato al passivo con riserva da subito come credito condizionato all’esito di quella iniziativa, ciò anche al fine che potesse essere considerato come concorsuale, in quanto se il fatto costitutivo del credito fosse stato collocato a valle dell’apertura della procedura e fatto coincidere, come avvenuto, col momento di applicazione della sanzione non avrebbe potuto nemmeno essere considerato come tale e pertanto non insinuabile al passivo, oltre che perché il ritardo non risultava giustificato, anche per mancanza di quel requisito – cfr.: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 luglio 2023, n. 21813 https://www.unijuris.it/node/7234]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[quanto al fatto che, a differenza di quanto avviene per il credito del convenuto in revocatoria che abbia restituito quanto aveva ricevuto, non sempre il credito che sorga in epoca successiva alla dichiarazione del fallimento si possa considerare tardivamente insinuato al passivo per cause indipendenti da colpa del creditore, cfr. sempre in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I, 31 luglio 2015, n. 16218 https://www.unijuris.it/node/2787; con riferimento ad un’ipotesi particolare di sopravvenienza di un credito in cui il ritardo era ascrivibile al creditore onde la domanda dello stesso di insinuazione ultratardiva al passivo era stata considerata non accoglibile: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 10 luglio 2019, n. 18544 https://www.unijuris.it/node/4797].
